Usare una foto scaricata da internet: si può?
Usare una foto scaricata da internet – Limiti di utilizzo – Fotografia artistica e fotografia semplice – Riproduzione abusiva delle fotografie – Art. 90 Legge sul Diritto d’autore
di Tommaso Panozzo e Giovanni Adamo
Come usare una foto scaricata da internet? A quali condizioni la riproduzione di un’immagine scaricata dalla rete può ritenersi lecita? Quando si tratta, invece, di riproduzione abusiva delle fotografie? A queste domande ha risposto la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Bologna con la sentenza n. 695/2021, pubblicata in data 22 marzo 2021.
La vicenda
Il titolare di un’impresa specializzata in servizi fotografici citava in giudizio una testata online, contestandole la pretesa riproduzione abusiva delle fotografie di sua proprietà. In particolare l’attore affermava che tali immagini erano tutelate in quanto “opere fotografiche” ex art. 2, lett. 7 l.d.a. o, in subordine, in quanto fotografie semplici ex art. 87 l.d.a.: chiedeva dunque la condanna di controparte al pagamento di una somma per l’utilizzo delle immagini o, in via subordinata, al risarcimento del anno, anche in via equitativa.
La decisione
Come usare una foto scaricata da internet: occorre distinguere tra fotografia artistica e fotografia semplice
Il Collegio ha respinto la domanda dell’attore. In primo luogo le fotografie oggetto della controversia non potevano definirsi artistiche, in quanto non dotate di particolare creatività, tale “da esprimere l’intervento artistico e compositivo dell’autore, oltre all’esperienza e alla perizia del fotografo”.
Si poteva invece trattare di fotografie semplici, ai sensi dell’art. 87 l.d.a.. Tuttavia, perché a tali opere possa essere accordata tutela e sia, quindi, possibile inibirne a terzi la riproduzione, l’art. 90 legge sul diritto d’autore impone, come requisito, l’indicazione:
-del nome del fotografo o della ditta da cui fotografo dipende o del committente;
-dell’anno di produzione della fotografia.
In assenza di tali indicazioni, la riproduzione senza il consenso dell’autore non può considerarsi abusiva, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Nel caso di specie tali informazioni non erano presenti né sulle fotografie pubblicate, né sulle pagine internet dalle quali tali fotografie erano state scaricate dalla convenuta. Infine, l’attore non aveva fornito alcuna prova della malafede della testata giornalistica: quest’ultima, al contrario, si era dimostrata collaborativa, rendendosi disponibile a rimuovere le immagini.
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