Il rapporto concorrenziale: quando la clientela è diversa
Il rapporto concorrenziale – Non è concorrenza sleale quando la clientela è diversa – Concorrenza sleale e Settore merceologico
Il Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di impresa, si pronuncia con una interessante Sentenza dell’1 aprile 2021 in materia di concorrenza sleale ed ambito applicativo dell’art. 2598 c.c.. Il Tribunale ha investigato sulla sussistenza di un rapporto concorrenziale tra le due imprese parti in causa, operanti nel medesimo settore merceologico, rilevando, in sostanza ed in estrema sintesi, che non è concorrenza sleale se la clientela è diversa, e ciò a prescindere dall’operare nell’ambito del medesimo settore merceologico.
Il rapporto concorrenziale – La vicenda
L’impresa X, svolgente l’attività di commercio “porta a porta” di prodotti di abbigliamento sportivo, conveniva in giudizio l’impresa Y, addebitandole un contegno che assumeva essere slealmente concorrenziale. L’impresa Y, costituendosi, rilevava la natura differente della tipologia di prodotto venduto, e l’esistenza di canali di vendita completamente differenti da quelli di X. La stessa X, alla luce delle difese svolte dalla convenuta, richiedeva, altresì, l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’impresa Z.
La decisione del Tribunale: non è concorrenza sleale se la clientela è diversa
Il Tribunale, dopo aver premesso che “l’attrice riconosce in corso di causa che le condotte contestate sono state materialmente poste in essere da altra società, che infatti chiama in causa, deviando nei confronti della stessa le proprie pretese, nella probabile consapevolezza di avere citato in giudizio un soggetto giuridico estraneo al tema di lite“, ha rilevato che “il rapporto concorrenziale non può essere individuato nella mera realizzazione di prodotti aventi caratteristiche analoghe, ma occorre indagare anche la tipologia di clientela alla quale si indirizza l’offerta e le modalità di aggressione del mercato: in tal senso, la replica dell’attrice alle puntuali difese avversarie va ritenuta insoddisfacente, essendo evidente che la stessa non poteva essere genericamente rinviata alla fase istruttoria, poiché le preclusioni processuali maturano, con riferimento alle allegazioni a sostegno delle domande, con il termine per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.“.
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