Sono ingannevoli le “righe piccole”

Sono ingannevoli le “righe piccole” nei contratti con il consumatore – Il messaggio pubblicitario deve essere chiaro – Pratiche commerciali e consumatore –  Come impostare una campagna pubblicitaria

Giovanni Adamo

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Sono ingannevoli le “righe piccole” – E’ pratica commerciale scorretta usare caratteri grafici troppo difficili da leggere per il consumatore

Sono ingannevoli le “righe piccole” nei contratti con il consumatore: il TAR del Lazio, con la recentissima Sentenza n. 4182 del 28 marzo 2019, si  è  pronunciato in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette, sull’impugnazione di un operatore di settore avverso un provvedimento sanzionatorio della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Si trattava, in buona sostanza ed in estrema sintesi, di informazioni essenziali veicolate attraverso modalità che rendevano difficile la consultazione da parte del consumatore, e comunque dell’aderente.

Pratiche commerciali e consumatore: il messaggio pubblicitario deve essere chiaro

Il TAR del Lazio ha ritenuto che “in materia di Concorrenza e di Mercato, l’obbligo, del professionista, di somministrare al consumatore informazioni complete e corrette include anche la necessità di fare ricorso a modalità di comunicazione graficamente chiare e comprensibili, stante che l’utilizzo di caratteri grafici di piccole dimensioni, o non usuali, può indurre il consumatore a non consultare integralmente la nota legale integrativa del “claim” principale: non è dunque esclusa la pratica commerciale scorretta ogni volta che informazioni essenziali ad orientare le scelte del consumatore siano rese disponibili in “formati” tali da non attirare l’immediata attenzione del consumatore, o da distrarre la stessa“.

Sotto altro profilo, poi, il Giudice Amministrativo ha statuito che “il professionista è sempre tenuto a formulare un corretto messaggio pubblicitario, nell’ambito del quale tutte le informazioni essenziali siano veicolate in modo da non essere fraintese: l’elevato costo dello spazio pubblicitario e la conseguente necessità di contenerne la durata non possono fungere da causa di giustificazione rispetto ad un messaggio pubblicitario strutturato e presentato in maniera inadeguata, conseguendo da ciò che spetta al professionista valutare l’effettiva opportunità/necessità della campagna pubblicitaria in funzione del rapporto costi/benefici, eventualmente optando per una minor frequenza delle proiezioni“.

Un orientamento, dunque, assai rigoroso, che crediamo non mancherà di generare conseguenze sulla impostazione delle future campagne pubblicitarie.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di diritto pubblicitario e forniamo regolarmente assistenza e consulenza ad imprese e privati cittadini per l’impostazione delle campagne pubblicitarie. Abbiamo seguito numerosi casi giudiziali ed amministrativi in materia di pratiche commerciali e consumatore. Di seguito alcuni di essi:

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