Pratiche commerciali scorrette e diritto alimentare

Pratiche commerciali scorrette e diritto alimentare – Pratiche commerciali sleali nel settore alimentare – La direttiva 633 del 2019

Giovanni Adamo

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 Pratiche commerciali scorrette e diritto alimentare – La direttiva 633 del 2019

Il 25 aprile 2019 la Proposta di Direttiva n. 173/2018, in materia di pratiche commerciali scorrette e diritto alimentare, introdotta dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, avente come obiettivo quello di contrastare le pratiche commerciali sleali nel settore alimentare nei rapporti commerciali business – to – business tra imprese della filiera alimentare ed agricola, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE come Direttiva 633 del 2019 (CONSULTA TESTO DIRETTIVA).

La Direttiva 633 del 2019 ha avuto attuazione nel 2021 con il Decreto Legislativo 198 del 2021 (cfr. questo ARTICOLO).

La direttiva UTPs (Unfair Trade Practices), che trova attuazione nei confronti dei prodotti agricoli ed alimentari, così come elencati nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, suddivide le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare in due liste note con il nome di Black list” e “Gray list”.

Lista “nera” e lista “grigia”

La prima elenca le pratiche sleali categoricamente vietate, affermando che “gli Stati Membri debbono provvedere affinchè le seguenti pratiche siano vietate

a) restituzioni da parte dell’acquirente al fornitore di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o senza corrispondere alcun pagamento per il loro smaltimento, o entrambi;

b) richieste al fornitore di effettuare un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari, o per la messa a disposizione sul mercato;

c) richieste indirizzate al fornitore da parte dell’acquirente di farsi carico, in toto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall’acquirente come parte di una promozione;

d) l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi della pubblicità, effettuata dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;

e) richieste indirizzate al fornitore da parte dell’acquirente di pagare i costi del marketing, effettuato dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;

f) richieste indirizzate al fornitore da parte dell’acquirente di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

La “Gray list”, invece, contiene una indicazione delle pratiche commerciali “condizionate”, vale a dire di quelle attività consentite solamente nella misura in cui non siano retroattivamente introdotte o ancora definite i modo non trasparente al momento della conclusione del contratto.

La Direttiva n. 633/2019, in vigore dal 30 aprile 2019, non è stata, tuttavia, priva di critiche. Di fatti, nonostante l’articolo 2 del Regolamento UE n. 178/2002 definisca cosa debba intendersi per “alimento”, esso rimane pur sempre un concetto variabile a seconda degli usi e delle tradizioni nazionali. La Direttiva, poi, presente una ulteriore criticità laddove non contiene una definizione univoca di pratica commerciale scorretta nella filiera agroalimentare.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo di pratiche commerciali sleali nel settore alimentare, e di diritto alimentare ed agroalimentare, da diversi anni, e forniamo regolarmente assistenza e consulenza legale a diverse imprese del comparto agroalimentare per la predisposizione di etichette alimentari e per la gestione di problematiche di varia natura nell’ambito della filiera.

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