Con una Sentenza del 30 gennaio 2020 sul diritto societario, il Tribunale di Milano si è espresso in materia di recesso del socio e mutamento dell’oggetto sociale della Società ad opera della maggioranza, investigando, così, la possibilità di recesso del socio a seguito del perfezionarsi di detto mutamento.

La Sentenza costituisce peraltro l’occasione per domandarsi come uscire da una società, ed in particolare se un socio può uscire da una spa, ed eventualmente a quali condizioni.

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Come uscire da una società: si può uscire da una spa? La norma e le sue modificazioni del 2023

L’art. 2437 c.c. stabilisce che ha diritto di recedere il socio di s.p.a. (che non abbia concorso alla deliberazione relativa alla modifica dell’oggetto sociale) “quando consente un cambiamento significativo dell’attività della Società“.

Ai sensi dell’art. 2437 c.c. “Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società; b) la trasformazione della società; c) abrogato (d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19) d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 2. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 3. Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. 4. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. 5. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. 6. E’ nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo“.

L’istituto del recesso del socio è stato modificato con il D. Lgs. 19/2023

L’istituto ha subìto talune rilevanti modificazioni per mezzo del D. Lgs. 19/2023.
La modifica del 2023, ad esempio, in adempimento di una Direttiva Europea, ha eliminato, quale causa legittima di recesso del socio, quella dello spostamento della sede sociale all’estero.
Inoltre si è introdotta la possibilità di recesso solo parziale del socio (“per tutte o parte delle loro azioni”).

Recesso del socio SPA e mutamento dell’oggetto sociale: le valutazioni del Tribunale

Il Tribunale di Milano, nella Sentenza in commento, ha assunto un orientamento assai rigoroso. Ha ritenuto, in particolare, che il Legislatore non abbia inteso riconoscere al socio il diritto di recesso a fronte di qualunque modifica dell’oggetto sociale della società, ma solo a fronte di quelle che consentono un “cambiamento significativo” dell’attività della Società. Ciò per l’evidente ragione di tutelare l’interesse del socio nel solo caso in cui aumenti il livello di rischio del proprio investimento nella società.

Solo se c’è un cambiamento significativo dell’oggetto sociale un socio può uscire da una spa

Per il Tribunale, “solo se il cambiamento è significativo, infatti, può riconoscersi, per fatto della maggioranza, una “rottura” del patto sociale originario che, mutando le condizioni di rischio dell’attività svolta (v. postea), ne giustifica il recesso. Per converso, mutamenti non significativi sono perciò stesso irrilevanti. Il tutto si apprezza in un’ottica di tutela accordata ad interessi effettivamente e realmente apprezzabili, nell’intento di evitare la strumentalizzazione, da parte del socio minoritario, di modifiche formali o marginali“.

Osserva, ancora, il Giudice, applicando le norme del diritto societario, che “Traducendo il discorso sul piano delle condizioni di rischio accettate dal socio minoritario, va poi evidenziato che anche quel rischio non può essere inteso astrattamente, ma va inteso con riferimento a quella società ed al tipo di attività esercitata nel momento in cui la modifica statutaria è adottata, mentre il tipo di attività potenzialmente esercitabile e non esercitata non può che assumere valenza subvalente, rimanendo al socio minoritario argomentare che la parte di oggetto sociale non realizzata aveva una potenzialità di sviluppo non meramente astratta, ed invece suscettibile di realizzazione. Infine, l’onere della prova in ordine all’intervenuto mutamento – nell’ irrilevanza, ad esempio, di modifiche solo lessicali – e del suo significativo impatto sull’attività della società incombe per intero su chi lo deduce (art. 2697 c.c.), cioè sul socio recedente“.

Si può uscire da una Spa? Come uscire da una spa: la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, per contro, ha assunto un orientamento meno restrittivo. Con la Sentenza n. 20546 del 27 giugno 2022 ha statuito che “In tema di s.p.a., per il legittimo esercizio del diritto di recesso del socio ai sensi dell’art. 2437 comma 2, lett. b), c.c. è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria che comporti l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, non essendo richiesta alcuna indagine in ordine alla rilevanza sostanziale di tale modifica rispetto alla disciplina precedente“. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva escluso la legittimità del recesso a seguito della modifica statutaria che aveva sottratto al diritto di prelazione dei soci i trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate, sul presupposto che tale modifica non aveva determinato un mutamento sostanziale della clausola di prelazione).

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