Recesso del socio e mutamento oggetto sociale
Recesso del socio e mutamento oggetto sociale: come uscire da una società: si può uscire da una spa? Un socio può uscire da una spa?
Recesso del socio e mutamento oggetto sociale: come uscire da una società e a quali condizioni
Con una Sentenza del 30 gennaio 2020 sul diritto societario, il Tribunale di Milano si è espresso in materia di recesso del socio e mutamento dell’oggetto sociale della Società ad opera della maggioranza, investigando, così, la possibilità di recesso del socio a seguito del perfezionarsi di detto mutamento.
Come uscire da una società: si può uscire da una spa? La norma
L’art. 2437 c.c. stabilisce che ha diritto di recedere il socio di s.p.a. (che non abbia concorso alla deliberazione relativa alla modifica dell’oggetto sociale) “quando consente un cambiamento significativo dell’attività della Società“.
Il Tribunale di Milano, nella Sentenza in commento, ha ritenuto che il Legislatore non abbia inteso riconoscere al socio il diritto di recesso a fronte di qualunque modifica dell’oggetto sociale della società, ma solo a fronte di quelle che consentono un “cambiamento significativo” dell’attività della Società. Ciò per l’evidente ragione di tutelare l’interesse del socio nel solo caso in cui aumenti il livello di rischio del proprio investimento nella società.
Recesso del socio e mutamento dell’oggetto sociale: le valutazioni del Tribunale
Solo se c’è un cambiamento significativo dell’oggetto sociale un socio può uscire da una spa
Per il Tribunale, “solo se il cambiamento è significativo, infatti, può riconoscersi, per fatto della maggioranza, una “rottura” del patto sociale originario che, mutando le condizioni di rischio dell’attività svolta (v. postea), ne giustifica il recesso. Per converso, mutamenti non significativi sono perciò stesso irrilevanti. Il tutto si apprezza in un’ottica di tutela accordata ad interessi effettivamente e realmente apprezzabili, nell’intento di evitare la strumentalizzazione, da parte del socio minoritario, di modifiche formali o marginali“.
Osserva, ancora, il Giudice, applicando le norme del diritto societario, che “Traducendo il discorso sul piano delle condizioni di rischio accettate dal socio minoritario, va poi evidenziato che anche quel rischio non può essere inteso astrattamente, ma va inteso con riferimento a quella società ed al tipo di attività esercitata nel momento in cui la modifica statutaria è adottata, mentre il tipo di attività potenzialmente esercitabile e non esercitata non può che assumere valenza subvalente, rimanendo al socio minoritario argomentare che la parte di oggetto sociale non realizzata aveva una potenzialità di sviluppo non meramente astratta, ed invece suscettibile di realizzazione. Infine, l’onere della prova in ordine all’intervenuto mutamento – nell’ irrilevanza, ad esempio, di modifiche solo lessicali – e del suo significativo impatto sull’attività della società incombe per intero su chi lo deduce (art. 2697 c.c.), cioè sul socio recedente“.
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