Nullità del modello comunitario: il Giudice nazionale non ha giurisdizione
Nullità del modello comunitario – Modello comunitario e contraffazione – Dichiarare nullo un modello comunitario: giurisdizione sulla nullità
Nullità del modello comunitario
Si pronuncia il Tribunale di Bologna con una Sentenza del 16 gennaio 2020 in materia di nullità del modello comunitario. Il Tribunale si è occupato di disegni e modelli comunitari nell’ambito di un procedimento nel quale un soggetto aveva chiesto di dichiarare nullo un modello comunitario. Il Giudice si posto in primo luogo il problema della propria giurisdizione sulla nullità del modello.
La vicenda
La Società X era licenziataria di un design comunitario multiplo registrato e diffidava la Società Y dalla commercializzazione di un prodotto concorrente, in ragione di una presunta contraffazione.
La Y, pertanto, agiva in giudizio, radicando un procedimento di merito nell’ambito del quale domandava, tra l’altro, che fosse dichiarata la nullità del modello comunitario registrato.
La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Le statuizioni del Tribunale di Bologna
Con la Sentenza n. 212/2020, il Tribunale di Bologna ha dichiarato fondata l’eccezione della Società X, in quanto l’art. 24 comma 1 del Reg. CE 6/2002 prevede che “un disegno o modello comunitario registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda rivolta all’Ufficio conformemente alla procedura di cui ai titoli VI e VII, ovvero da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in base a una domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione”.
modello comunitario e contraffazione: il rapporto tra le azioni
Inoltre, e sotto altro profilo, l’art. 84 del medesimo regolamento recita che “la validità del disegno o modello comunitario non può essere contestata con l’azione diretta a fare accertare l’insussistenza di contraffazioni”.
Il Tribunale, applicando il succitato Regolamento, ha statuito che “nel caso in esame Y ha proposto la domanda di nullità dei modelli nell’ambito del giudizio diretto a fare accertare l’inesistenza della contraffazione”, ed ha sottolineato come “l’uso della formula “in via subordinata” non ha particolare rilievo, dal momento che il rapporto che intercorre tra la domanda di nullità e quella di contraffazione, che è di pregiudizialità logica, non può essere modificato per volontà della parte”, confermando il difetto di giurisdizione nel caso specifico.
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