In CAI l’assegno dato in garanzia

In CAI l’assegno dato in garanzia – Assegno e nullità del patto di garanzia – Si può iscrivere al CAI l’assegno in garanzia: è nullo?

Giovanni Adamo

In CAI l’assegno dato in garanzia

Si pronuncia il Tribunale di Forlì con una interessante Ordinanza ex art. 700 cpc  del 13 maggio 2020 in materia di iscrizione alla CAI di un assegno dato in garanzia. Il Tribunale, analizzando il rapporto tra assegno e nullità del patto di garanzia, si è posto il problema se si può iscrivere al CAI l’assegno dato in garanzia.

La vicenda

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la Soc. Cooperativa X proponeva domanda cautelare per la cancellazione dell’iscrizione del proprio nominativo nella Centrale d’Allarme Interbancaria per nullità dell’assegno bancario non trasferibile, nonché per inesistenza ed invalidità del rapporto fondamentale riconducibile al titolo di credito.

In particolare, parte ricorrente allegava l’assenza, al momento dell’emissione, della data sull’assegno. Sosteneva, poi, che controparte non avesse diritto ad incassare l’assegno, in quanto mai avveratesi le condizioni contrattuali a cui era sottoposto il contratto.

Si può iscrivere al CAI l’assegno in garanzia: è nullo?

Il Tribunale di Forlì rigettava la domanda cautelare formulata dalla Soc. Cooperativa X, in quanto infondata.

Secondo il Tribunale, infatti, non solo parte resistente aveva fornito la prova della regolarità del titolo al momento dell’incasso, ma addirittura l’iscrizione del nominativo nella Centrale d’Allarme Interbancaria costituiva un comportamento doveroso da parte della Banca.

L’accordo di garanzia è sempre nullo, ma l’assegno in garanzia no

Secondo il Giudice, infatti, “l’assegno, in quanto titolo di credito unicamente deputato a strumento di pagamento, non può mai essere emesso a garanzia di debito, non essendo consentita all’autonomia contrattuale delle parti la possibilità di modificare la funzione tipica dell’assegno. Conseguentemente, si precisa che l’accordo con cui le parti convengono il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia deve considerarsi nullo, in quanto contrario alle norme imperative dell’ordinamento”.

Il Giudice proseguiva, poi, affermando che, essendo nullo il solo accordo delle parti, e non anche il contratto che ha giustificato l’adozione di tale accordo, “l’assegno in garanzia resta comunque valido come promessa di pagamento e, dunque, come titolo pagabile a vista al portatore, può essere portato all’incasso del beneficiario indicato sul titolo”. E’, dunque, legittimo iscrivere in CAI l’assegno dato a garanzia.

Il Tribunale, conseguentemente, non solo rigettava la domanda cautelare, ma sottolineava un’ulteriore conseguenza, ovvero, “il fatto che il titolo fosse ancora in circolazione dopo l’intervenuta revoca del relativo conto corrente comunicata dalla banca, (…) è da considerare imputabile esclusivamente alla mancata diligenza e cautela del traente”.

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