Forma scritta ed onere della prova

Forma scritta ed onere della prova – Il contratto a forma scritta ad substantiam – La forma scritta del contratto: come assolverla – Forma scritta per la validità e per la prova

Giovanni Adamo

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Forma scritta e onere della prova

La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, con una Sentenza del 25 giugno 2020, sul delicato tema del rapporto tra forma scritta e onere della prova e del contratto a forma scritta ad substantiam (cioè il negozio giuridico per il quale la legge prevede la forma scritta ai fini della stessa validità).

La forma scritta del contratto – La vicenda

Nel caso di specie la ricorrente, in particolare, riteneva che l’esistenza ed il contenuto del contratto oggetto della propria pretesa, esulassero dal thema probandum, in quanto pacifici tra le parti e desumibili dal contenuto dei relativi scritti difensivi.

Lamentava, pertanto, una mancata disamina in sede di ricorso in Appello, del significato da attribuire alle clausole contrattuali pacificamente sottoscritte dalle parti,

Forma scritta ed onere della prova – L’orientamento della Corte

La Corte, tuttavia non accoglieva tale doglianza, poiché trattandosi di contratto soggetto al requisito della forma scritta ad substantiam ai sensi degli art. 1350, co.1 e 1351 c.c., non riteneva la sua produzione surrogabile dalle ammissioni delle parti sul relativo contenuto.

In particolare, richiamava il consolidato orientamento per cui per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l’esistenza del diritto costituito con l’atto esibito (cfr. Cass. 26174/09; Cass. 14552/19).

Forma scritta per la validità e per la prova: differenze

Una differenza sostanziale si ha invece in caso di negozi per cui la legge prescrive la forma scritta ad probationem tantum e cioè quando la forma richiesta non influisce sulla validità del negozio ma costituisce l’unico mezzo per provare l’esistenza dello stesso.

Ed infatti, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha escluso la necessità della produzione del documento contrattuale, quando la conclusione del contratto sia pacifica e si discuta esclusivamente della sua interpretazione, nei soli casi di contratti per i quali la forma scritta sia richiesta ad probationem tantum (cfr. Cass. 565/79)

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