Il diritto d’autore sui fumetti

Il diritto d’autore sui fumetti – Apporto creativo – La tutela del fumetto – Contraffazione del fumetto – Varianti minime

Di Giovanni Adamo

Si pronuncia il Tribunale di Milano con una interessante Sentenza del 9 dicembre 2020 che analizza il diritto d’autore sui fumetti, verificando, in particolare, quale apporto creativo sia necessario per differenziare due fumetti ed assicurare la tutela del fumetto “originario” rispetto a quello che si assume, invece, oggetto di contraffazione.

“Per aversi tutela del diritto d’autore è sufficiente una creatività minima”

  Rileva, il Tribunale, in primo luogo, che “un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.(Cass 5089/04; Cass. n. 25173 del 2011; Cass. n. 23292 del 2015)“.

Il diritto d’autore sui fumetti: “La stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore”

L’affermazione precedente comporta, a parere del Tribunale, che sulla stessa idea possano fondarsi anche più opere d’autore, che poi si differenziano tra di loro a seconda dell’apporto creativo del singolo autore sulla singola opera, e ciò rende ovviamente più restrittiva una valutazione in termini di contraffazione del fumetto.

Il diritto d’autore sui fumetti: “Anche la trama narrativa  è tutelabile, ma solo nella sua concreta specificità: varianti anche minime escludono la contraffazione ed il plagio”

Dunque, per il Tribunale, “Nel caso delle opere letterarie, in particolare nelle opere a fumetti in cui l’intreccio narrativo si esplica e sviluppa mediante una sequenza di rappresentazioni grafiche, è certamente tutelabile una peculiare trama narrativa ma solo nella sua concreta specificità, e non astraendola e parcellizzandola in idee che come tali non sono estrinsecazione dell’ingegno dell’autore ma sono semplicemente parte del patrimonio collettivo da cui ciascuno può attingere. Nel caso della rappresentazione grafica, che in ipotesi di opere a fumetti rappresenta il tramite mediante il quale la narrazione si estrinseca, la tutela autorale potrà essere invocata se questa, necessariamente, risulta essere correlata al livello dell’apporto creativo dell’opera, con la conseguenza che ove la creatività grafica non sia particolarmente accentuata varianti anche minime possono escludere la contraffazione (così Trib. Milano 31 maggio 2010)“.

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