Franchising ed affitto di azienda
Franchising ed affitto di azienda: divieto di concorrenza con l’azienda affittata – Il divieto di concorrenza nel franchising – Franchising e art 2557 cc
Franchising ed affitto di azienda
Si pronuncia la Corte d’Appello di Milano con una interessante sentenza in materia di franchising ed affitto di azienda, nella quale la Corte analizza ,il perimetro del divieto di concorrenza con l’azienda affittata, e del divieto di concorrenza nel franchising e quello del rapporto tra contratto di franchising e art 2557 cc.
La vicenda
Una delle circostanze contestate, in particolare, era l’apertura, da parte del Franchisor, dopo la stipulazione del contratto di affitto d’azienda con il Franchisee, di un ulteriore punto vendita a poca distanza da quello oggetto del contratto di affitto d’azienda (contratto “abbinato” poi ad un contratto di franchising).
Le valutazioni della Corte d’Appello
Il divieto di concorrenza con l’azienda affittata – il divieto di concorrenza nel franchising
Secondo la Corte d’Appello, in merito al rapporto tra franchising ed affitto di azienda “L’art. 2557 c.c., applicabile al caso di specie dell’affitto di azienda, prevede “il divieto di iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”. E’ pacifico che XXX, successivamente alla conclusione del contratto di affitto stipulato con YYY, abbia iniziato una nuova attività identica a quella svolta da YYY (vendita di zzz e accessori), nella stessa via dove YYY svolgeva la sua attività, a circa 700 metri di distanza (circostanza accertata e coperta da giudicato interno).
Non vi è dubbio alcuno, alla luce delle concrete circostanze accertate, che l’apertura del nuovo punto vendita nella medesima via, a circa 700 mt di distanza, fosse idoneo a sviare la clientela dell’azienda affittata a YYY .
La circostanza che il nuovo punto vendita si trovasse nel raggio di mille metri, distanza questa entro la quale le parti avevano pattuito il patto di non concorrenza in danno di YYY alla cessazione del rapporto contrattuale, è un elemento che, ben lungi dall’escluderlo, depone semmai per la sussistenza di un rapporto di concorrenza, sul piano dell’ubicazione della(identica) attività, tanto che le parti medesime avevano attribuito rilievo a quella distanza in sede di previsione contrattuale del patto di concorrenza successivo alla cessazione del contratto“.
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