I rischi del franchising: quando diventa una truffa

Franchising truffa – Truffa franchising – Truffa contrattuale franchising

di Giovanni Adamo

Con il termine “truffa contrattuale” si fa comunemente riferimento al contratto concluso con dolo di una delle parti in danno dell’altra. Secondo l’art. 1439 del Codice Civile, infatti, “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato“.

Si tratta, in altri termini, ed in generale, della situazione nella quale una parte prospetta all’altra una falsa rappresentazione della realtà (facendo credere, ad esempio, che il bene o il servizio abbiano caratteristiche che non hanno, o un valore che non possiedono). Ciò ovviamente può avvenire anche nel contratto di franchising (sul quale, per un inquadramento più generale, cfr. QUESTO ARTICOLO)

Nell’ambito del contratto di affiliazione commerciale, o franchising, questa situazione viene presa espressamente in considerazione dalla Legge 129 del 2004. L’art. 8, infatti, stabilisce espressamente che “Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 del Codice Civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto“. 

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Quali sono i principali pericoli del franchising?

La Legge 129 del 2004 si occupa essenzialmente dell’aspetto “informativo” del rapporto di affiliazione commerciale, elencando e specificando una serie di documenti e dati che l’affiliante deve necessariamente fornire all’affiliato prima della instaurazione del rapporto, anche se, per completezza espositiva, va detto anche che, per quanto importanti, gli aspetti informativi non esauriscono l’ambito delle possibili criticità, essendo possibili ulteriori criticità sul piano dell’esecuzione del contratto (sul punto cfr. QUESTO ARTICOLO).

Vi è da dire, comunque, che spesso le criticità informative nascondono poi delle incapacità dell’affiliante sotto il profilo operativo: una descrizione compiuta del know how non viene fornita – ad esempio – quando il know how non presenta quelle caratteristiche di segretezza e sostanzialità indispensabili per potere fare legittimamente parte di un contratto di affiliazione commerciale; i dati relativi agli altri affiliati non vengono comunicati quando vi sono ragioni per evitare che essi possano confrontarsi tra loro, e così via.

Il rischio, in tutti i casi, è quello di trovarsi a far parte di un sistema inidoneo ad assicurare all’affiliato il necessario supporto (assistenza e consulenza in corso di contratto, formazione) o “mal congegnato”, e caratterizzato da incapacità di generare i ricavi necessari all’autosufficienza del punto vendita.

Truffa contrattuale franchising: Quando si può richiedere l’annullamento del contratto di franchising?

Si può richiedere l’annullamento del contratto di franchising (sul punto consulta anche QUESTO ARTICOLO) in tutti i casi nei quali sia stata rappresentata una realtà differente da quella “reale”.

Franchising e truffa – Quando?

A titolo esemplificativo, si può annullare il contratto di franchising se:

  • il franchisor ha millantato di avere la titolarità di un marchio che non possedeva;
  • il franchisor ha pubblicizzato caratteristiche inesistenti della rete (ad es. “100 affiliati” che in realtà non ci sono);
  • il franchisor ha pubblicizzato ricavi inesistenti, o mai conseguiti;
  • il franchisee ha dichiarato al franchisor (o gli ha taciuto) proprie caratteristiche dirimenti ai fini dell’affiliazione.

In tutti questi casi la parte che ha fornito le informazioni corrette può domandare giudizialmente l’annullamento del contratto di franchising.

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