Diritto d’autore e decreti d’urgenza
Diritto d’autore e decreti d’urgenza – La Corte Costituzionale sul diritto d’autore – La gestione collettiva della proprietà intellettuale
Diritto d’autore e decreti d’urgenza
La Consulta si è pronunciata con una sentenza n. 149/2020, pubblicata lo scorso 15 luglio, relativa alla giudizio di costituzionalità del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148.
La Corte Costituzionale sul diritto d’autore – La questione giuridica
La questione riguardava la possibilità per il legislatore di ricorrere al decreto legge per riformare la Legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941 e, in particolare, per disciplinare l’intermediazione del diritto d’autore.
Diritto d’autore e decreti d’urgenza – La norma – I requisiti di necessità e urgenza ex art. 77 Cost.
La Consulta ha valutato la legittimità costituzionale del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 alla luce dell’art. 77 della Costituzione, secondo il quale “Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”.
Diritto d’autore e decreti d’urgenza – Le valutazioni della Consulta
Oggetto al vaglio della Consulta era l’art. 19, comma 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, previsto dal legislatore per mettere fine al monopolio della Società Italiana Autori e Editori nell’ambito dell’intermediazione dei diritti d’autore, favorendo organismi di gestione collettivi diversi da SIAE, in applicazione della Direttiva 2014/26/UE del 24 febbraio 2014.
La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate la questione di legittimità costituzionale sollevate, per carenza dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dal secondo comma dell’art. 77 Cost., dal Tribunale Amministrativo del Lazio: “La scelta di provvedere attraverso lo strumento del decreto-legge, infatti, può essere rinvenuta nella necessità, riconosciuta anche dal giudice rimettente, di armonizzare compiutamente la normativa interna a quella comunitaria in tema di liberalizzazione in materia di gestione collettiva della proprietà intellettuale e nell’urgenza di evitare l’apertura di una procedura di infrazione. D’altronde, questa Corte ha già precisato che alla base di un decreto-legge possano esservi i ritardi connessi all’attuazione della disciplina comunitaria, specie ove caratterizzata da una lunga trattativa tra l’Italia e gli organi europei (sentenza n. 272 del 2005)”. La Consulta ha inoltre precisato che la carenza dei requisiti di necessità e urgenza non può neppure essere tratta “dal fatto che le norme censurate non siano immediatamente applicabili, rinviando a successivi provvedimenti attuativi dell’AGCOM”.
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