Diritto d’autore e beni culturali
Diritto d’autore e beni culturali – Diritto d’autore ed opere d’arte – La tutela delle opere d’arte – Il copyright sui beni culturali
di Silvia Squilloni e Giovanni Adamo
Diritto d’autore e beni culturali
L’articolo 2 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, definisce i beni culturali come “cose immobili e mobili”, appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che “presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
Anche l’articolo 9 della nostra Costituzione sancisce il dovere della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura e di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione, tali funzioni di promozione tutela trovano fondamento sia nei principi generali della proprietà intellettuale e del diritto d’autore che nella normativa di protezione dei beni culturali.
I beni culturali sono tutelati dalla disciplina del diritto d’autore in quanto corrispondenti ad un interesse collettivo, in particolare per sussistere tale presupposto è necessario che sia riconosciuta la loro importanza culturale e vi sia un apprezzamento qualitativo, diversamente da quanto richiesto per la tutela di un’opera qualsiasi.
La Legge sul Diritto d’autore definisce le opere d’arte quali opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione.
Il diritto d’autore e le opere d’arte: la vicenda
La controversia avanti il Tribunale di Venezia ha ad oggetto il reclamo per la riforma dell’Ordinanza resa dal medesimo Tribunale con la quale stabiliva la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Milano.
Il Ministero della Cultura e le Gallerie dell’Accademia di Venezia, in persona del l.r.p.t., proponevano ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di una Società con sede legale in Germania ed una sede distaccata in Italia in violazione delle previsioni del “Regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna alle Gallerie dell’Accademia di Venezia” elaborato in conformità agli artt. 107-109 del Codice dei Beni Culturali ed in particolare dell’art. 108.
Il copyright sui beni culturali
Nello specifico, le Società resistenti non rispettavano le disposizioni relative all’“uso dell’immagine per prodotti di merchandising” avvalendosi nel periodo dal 2014 al 2021 dell’immagine riprodotta di un celebre disegno “**** **********” in assenza di qualsivoglia concessione dell’Istituto museale ai fini della produzione, commercializzazione e promozione del proprio prodotto puzzle denominato “L******* ** *****: ***** *********”.
Il copyright sui beni culturali e la tutela delle opere d’arte: le valutazioni del Tribunale
In sede di reclamo il Tribunale si esprimeva anche nel merito della questione, rilevando l’applicazione della lex fori , pertanto, la legge italiana.
L’Ill.mo Tribunale di Venezia riteneva sussistenti i presupposti del fumus boni iuris per la tutela delle opere d’arte in quanto le Società reclamate non contestavano in alcuna sede la riproduzione nè tantomeno l’utilizzo del nome dell’opera a scopo di lucro, senza quindi chiedere, e neanche ottenere dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, l’autorizzazione.
Il copyright sui beni culturali
L’articolo 108 del Codice dei Beni Culturali prevede la corresponsione di un canone di concessione o corrispettivi per la riproduzione, anche per scopi promozionali / pubblicitari.
Rilevava quindi il Tribunale esserci una condotta illecita e lesiva che conseguiva in un danno ai sensi dell’art. 2043 e 2059 c.c. laddove è costituito dallo svilimento dell’immagine e della denominazione del bene culturale e la perdita economica patita dell’Istituto museale.
Difatti, “il bene culturale, di per sé considerato -secondo la più autorevole dottrina- come entità immateriale distinta dal supporto materiale cui inerisce e costituente un valore identitario collettivo destinato alla fruizione pubblica, costituisca un bene giuridico meritevole di tutela rafforzata (anche a livello costituzionale) secondo l’ordinamento, tuttavia lo stesso non possiede evidentemente un’autonoma soggettività cosicché si verifica una scissione tra l’oggetto di tutela rispetto alla lesione dell’immagine (i.e. il bene culturale) e il soggetto deputato, quale titolare del potere concessorio/autorizzatorio rispetto alla sua destinazione, ad agire per la sua tutela e a ricevere l’eventuale risarcimento del conseguente danno non patrimoniale (i.e. l’Amministrazione consegnataria del bene).”
In relazione al periculum in mora, l’Ill.mo Tribunale rilevava “l’irreparabilità del danno (a fronte di un risarcimento per equivalente nel futuro ed eventuale giudizio di merito), in questo caso, è costituita dalla gravità della lesione perpetrata per anni all’immagine e al nome del bene culturale, danneggiato irrimediabilmente per il solo fatto di essere stato (e continuare a esserlo) oggetto di una riproduzione indiscriminata ovvero senza il necessario e preventivo vaglio da parte dell’Amministrazione consegnataria circa l’appropriatezza della destinazione d’uso e delle modalità di utilizzo del bene in rapporto al suo valore culturale.”
Inoltre, “proprio la circostanza che nel corso degli anni –e di questo giudizio- gli effetti lesivi della condotta illecita attribuibile alle società reclamate non si siano attenuati, ma, al contrario, si siano addirittura aggravati in ragione del perdurare dell’illecito (e della conseguente sempre maggiore diffusione dei prodotti ******** sul mercato) attribuisce al pregiudizio in questione anche il carattere dell’imminenza.”.
Diritto d’autore e beni culturali – Conclusioni
La tutela delle opere d’arte – Come fare
Il Tribunale inibiva alle Società tedesche “l’utilizzo a fini commerciali dell’immagine dell’opera “**** *********” di ******** ** ***** e della sua denominazione, in qualsiasi forma e in qualunque prodotto e/o strumento, anche informatico sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e social network di loro competenza” e le condannava al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento.
Infine, ordinava la pubblicazione del provvedimento per estratto e/o sintesi del contenuto con un termine non superiore a 10 giorni dalla comunicazione.
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- Trib. Venezia, 4 gennaio 2022;
- Trib. Ancona, 4 marzo 2021;
- Trib. Milano, 11 febbraio 2021;
- Trib. Napoli, 2 maggio 2018.
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