Diritto d’autore e responsabilità del provider
Diritto d’autore e responsabilità del provider
Diritto d’autore e responsabilità del provider su internet – Provider e violazione del copyright – Quando il provider non ha responsabilità
Diritto d’autore e responsabilità del provider
Si pronuncia il Tribunale di Roma con una interessante Sentenza del 2 ottobre 2019 in materia di diritto d’autore e responsabilità del provider su internet. La Sentenza analizza il rapporto tra provider e violazione del copyright, e traccia il perimetro della responsabilità del fornitore di “spazio” internet in relazione alla diffusione di contenuti coperti da diritto d’autore, valutando anche quando il provider non ha responsabilità in tale diffusione.
Provider e violazione del copyright – provider “attivo” e provider “passivo”
Il Tribunale prende le mosse dalla distinzione tra provider “attivo” e “passivo”. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia,
il provider “attivo”
“la definizione di “hosting provider attivo” sarebbe atta a ricomprendere l’attività dei soggetti esorbitante da quella di ordine meramente tecnico, automatico e passivo: segnatamente, la distinzione è stata fondata sul fatto che nel caso di hosting passivo il prestatore non conoscesse né controllasse le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali fornisse i servizi, diversamente dal prestatore di servizi della società dell’informazione che svolgesse un ruolo attivo“.
Quando il provider non ha responsabilità: il provider “passivo”
Per il Tribunale, “tale distinzione assume rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità del prestatore di servizi: nel caso in cui l’attività svolta sia quella di hosting provider attivo, si è infatti ritenuta non operante la specifica disciplina di esclusione dalla responsabilità, prevista, invece, per il solo operatore che svolga attività di hosting passivo; in ogni caso, anche per quest’ultimo l’esenzione di responsabilità si considera operante qualora lo stesso: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione diffusa sia illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso“.
Nel caso di specie, valutati i fatti e le circostanze del giudizio, il Tribunale ha valutato il ruolo della convenuta come certamente “attivo”, ritenendo quindi inoperante qualunque condizione di esonero da responsabilità.
La quantificazione del risarcimento
Sul punto il Tribunale ha disposto una CTU avente ad oggetto il possibile valore dei contenuti indebitamente diffusi dalla convenuta. La CTU ha “determinato l’entità delle royalties che sarebbero state dovute qualora la convenuta avesse acquisito legittimamente il diritto di pubblicare i contenuti oggetto della domanda per il tempo accertato, nella misura complessiva di euro 1.601.912,00“.
Diritto d’autore e responsabilità – Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di diritto d’autore e della responsabilità del provider e di vari soggetti della filiera, ed abbiamo ottenuto diversi importanti provvedimenti in materia di tutela del copyright. Di seguito alcuni dei più recenti:
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