Mercato rilevante e Antitrust

Mercato rilevante e Antitrust – Posizione dominante e mercato rilevante – Come individuare il mercato rilevante nel diritto Antitrust

Giovanni Adamo

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Mercato rilevante e Antitrust

Si pronuncia la Corte d’Appello di Venezia con una Sentenza del 26 settembre 2019 in materia di mercato rilevante e diritto antitrust, con la quale la Corte ha definito l’individuazione del “mercato rilevante” quale elemento essenziale ai fini dell’integrazione della fattispecie di abuso di posizione dominante.

Posizione dominante e mercato rilevante

Ai sensi dell’art. 3, co. 1, Legge 287/1990, “È vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha poi definito quale “abuso di posizione dominante” la situazione che vede un’impresa detenere il potere di comportarsi in modo indipendente dai concorrenti, dai consumatori e dai fornitori.

Un’impresa, come chiarito dall’Autorità Garante, può legittimamente rivestire una posizione “dominante” in un mercato grazie alla propria capacità di imporre determinate (vantaggiose) condizioni contrattuali ma non può sfruttare questo potere in modo improprio ed “abusivo” ed ostacolare, in tal modo, la libera concorrenza.

Il mercato rilevante nel diritto antitrust

In altri termini, l’individuazione del “mercato rilevante” appare necessariamente prodromica, e preliminare, rispetto alla applicazione della disciplina antitrust.

Come individuare il mercato rilevante

Anche ai sensi delle pronunce n. 9325/2016 e n. 9579/2018, la “perimetrazione” del mercato rilevante in cui emerge l’illecito rappresenta “presupposto essenziale dell’illecito”. A tal fine “occorre prendere in considerazione tanto l’estensione geografica in cui l’operazione denunciata si colloca o sortisce effetti (mercato geografico),quanto l’ambito del prodotto o del servizio che la medesima operazione investe (mercato del prodotto)”. Ed ancora, tale valutazione sarà da effettuare anche considerando “i parametri ritenuti essenziali dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, costituiti dalla sostituibilità della domanda e dalla sostituibilità dell’offerta”.

Sul punto si è recentemente pronunciato anche il Consiglio di Stato, in modo un po’ più “realista”. Il massimo Giudice amministrativo ha infatti statuito che “la definizione del mercato rilevante implica un accertamento di fatto cui segue l’applicazione ai fatti accertati delle norme giuridiche in tema di mercato rilevante, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. Tale applicazione delle norme ai fatti implica un’operazione di contestualizzazione delle norme, frutto di una valutazione giuridica complessa che adatta concetti giuridici indeterminati, quale il mercato rilevante, al caso specifico. Non di rado tale operazione di contestualizzazione implica margini di opinabilità, atteso il carattere di concetto giuridico indeterminato di dette nozioni (L. n. 287/1990, legge antitrust)“.

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