Conseguenze civili dell’illecito antitrust

Conseguenze civili dell’illecito antitrust – Contratti bancari e violazione antitrust – Valido il mutuo contrario a legge antitrust

Giovanni Adamo

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Conseguenze civili dell’illecito antitrust – Contratti bancari e violazione antitrust

Si pronunzia il Tribunale di Roma con una Sentenza del 10 maggio 2019 in materia di conseguenze civili dell’illecito antitrust. Il Tribunale era chiamato a verificare il rapporto tra contratti bancari e violazione antitrust, e se fosse valido il mutuo contrario a legge antitrust.

Il caso

Il caso riguardava una serie di doglianze del correntista di una Banca (resasi responsabile di illecito antitrust), il quale invocava, nell’ambito di un giudizio civile avente ad oggetto il proprio contratto di mutuo, l’illecito antitrust della Banca stessa, per farne discendere la nullità del contratto stesso.

Tra le conseguenze civili dell’illecito antitrust non c’è la nullità del contratto: è valido il mutuo contrario a legge antitrust

Il Tribunale ha ritenuto (peraltro in conformità con l’orientamento prevalente in giurisprudenza) che l’illecito antitrust della Banca non generasse conseguenze dirette in ordine alla nullità del contratto di mutuo.

Secondo il Tribunale, infatti, “i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche asseritamente violate sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti, i quali potrebbero trarre vantaggio in fatto, solo in via riflessa ed indiretta, dai generali benefici della libera concorrenza di mercato, ma non possono ritenersi direttamente investiti della legittimazione a dolersi di asserite violazioni perpetrate da un gruppo di imprese bancarie. Pertanto, ai fini della nullità delle clausole di richiamo all’interesse Euribor non possono i singoli utenti effettuare un collegamento tra le intese anticoncorrenziali tra gli imprenditori bancari e l’invalidità dei contratti che a quelle intese facciano riferimento. Infatti, la sanzione della nullità prevista dalla normativa antitrust riguarda esclusivamente le intese tra le imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si applica, invece, ai contratti conclusi con terzi sulla base di dette intese. Inoltre, poiché il diritto comunitario e quello nazionale nulla dispongono in ordine agli effetti dell’illecito anticoncorrenziale sui contratti conclusi dalle imprese con i clienti, il giudice può applicare ad essi solo le sanzioni eventualmente previste dal diritto interno e, al riguardo, l’ordinamento interno non prevede alcuna sanzione di nullità delle clausole di richiamo dell’indice Euribor

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