Competenza per abuso di dipendenza economica

Competenza per abuso di dipendenza economica – Abuso dipendenza economica e sezioni specializzate – Abuso dipendenza economica e Autorità Garante della Concorrenza

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Competenza per abuso di dipendenza economica – deve ritenersi competente il Giudice del foro relativo al rapporto contrattuale sotteso

Come determinare la competenza per territorio nei casi di abuso di dipendenza economica?

Inizialmente la Corte di cassazione aveva chiarito (Ord. 25 novembre 2011, n. 29406) che è da qualificarsi come controversia in materia contrattuale quella tra due soggetti che si pongono l’un l’altro come due consociati non relazionati reciprocamente, ma come soggetti che hanno già instaurato un rapporto di natura commerciale dal quale ognuno attende che l’altro non ne abusi ma al contrario tenga un determinato comportamento (Corte di Cassazione, Sezioni unite, 25 novembre 2011 n. 24906).

Abuso di dipendenza economica: competenza – Come determinarla

Per la Corte, in particolare, “questa Corte ha già ritenuto che l’abuso di un diritto, inteso come esercizio dello stesso senza rispettare la buona fede e la correttezza, ma generando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, esponga l’abusante all’inefficacia dell’atto ed al risarcimento del danno, ma rimanendo pur sempre la controversia nell’ambito della materia contrattuale, attenendo al momento funzionale del contratto, sia pure espletato in maniera illegittima(Cass. 18.9.2009, n. 20106). Ebbene, nella specie, la società attrice, lamentando l’abuso di dipendenza economica e quindi alcuni squilibri tra i diritti e gli obblighi della loro relazione commerciale, e segnatamente il recesso considerato illegittimo, per quanto abbia proposto tale domanda come di responsabilità extracontrattuale, la stessa è fondata necessariamente sui diritti ed obblighi derivanti dal rapporto commerciale regolato da un patto e quindi la controversia non può considerarsi non relativa al contratto, donde la soggezione all’operare della clausola di proroga giurisdizionale. Quindi l’espressione ‘tutte le controversie relative al contratto’ si presenta – come s’è visto – idonea a comprendere sia la controversia in cui il contratto assuma la funzione di fonte della pretesa, sia la controversia in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri“.

La Legge Concorrenza 2021

La Legge 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l’art. 9 della Legge 192 1998, affidando all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato competenze concorrenti a quelle del Giudice ordinario in materia di abuso di dipendenza economica, ed attribuendo la competenza, nell’ambito della giurisdizione ordinaria, alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Abuso dipendenza economica e Autorità Garante della Concorrenza

Quanto alla competenza dell’AGCM La Legge Concorrenza stabilisce, inserendo il Comma 3-bis all’art. 9 della Legge 192 1998, che “Ferma restando l’eventuale applicazione dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato puo’, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell’attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell’istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l’abuso si configura a prescindere dall’accertamento della dipendenza economica“.

Abuso dipendenza economica e sezioni specializzate

Quanto, invece, alla competenza per abuso di dipendenza economica e sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale, la Legge ha provveduto ad integrare il comma 3 dell’art. 9, Legge 192 1998 stabilendo che “il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica e’ nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168“.

Competenza per abuso di dipendenza economica: come possiamo aiutarti

Ci occupiamo di abuso di dipendenza economica sin dalla emanazione della Legge 192 del 1998, ed assistiamo regolarmente imprese e gruppi di imprese nei procedimenti sia avanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia avanti il Giudice ordinario per l’accertamento delle condotte abusive.

Abbiamo recentemente ottenuto l’apertura di una importante istruttoria a carico di un rilevante operatore nel mercato dell’abbigliamento, conclusasi poi con la presentazione di “Impegni” ai sensi dell’art. 14-ter, Legge 287 del 1998 (leggi l’articolo)

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