Competenza per abuso di dipendenza economica
Competenza per abuso di dipendenza economica – deve ritenersi competente il Giudice del foro relativo al rapporto contrattuale sotteso
Competenza per abuso di dipendenza economica – La Corte di cassazione ha recentemente chiarito (Ord. 25 novembre 2011, n. 29406) che è da qualificarsi come controversia in materia contrattuale quella tra due soggetti che si pongono l’un l’altro come due consociati non relazionati reciprocamente, ma come soggetti che hanno già instaurato un rapporto di natura commerciale dal quale ognuno attende che l’altro non ne abusi ma al contrario tenga un determinato comportamento (Corte di Cassazione, Sezioni unite, 25 novembre 2011 n. 24906).
Per la Corte, in particolare, “questa Corte ha già ritenuto che l’abuso di un diritto, inteso come esercizio dello stesso senza rispettare la buona fede e la correttezza, ma generando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, esponga l’abusante all’inefficacia dell’atto ed al risarcimento del danno, ma rimanendo pur sempre la controversia nell’ambito della materia contrattuale,attenendo al momento funzionale del contratto, sia pure espletato in maniera illegittima(Cass. 18.9.2009, n. 20106). Ebbene, nella specie, la società attrice, lamentando l’abuso di dipendenza economica e quindi alcuni squilibri tra i diritti e gli obblighi della loro relazione commerciale, e segnatamente il recesso considerato illegittimo, per quanto abbia proposto tale domanda come di responsabilità extracontrattuale, la stessa è fondata necessariamente sui diritti ed obblighi derivanti dal rapporto commerciale regolato da un patto e quindi la controversia non può considerarsi non relativa al contratto, donde la soggezione all’operare della clausola di proroga giurisdizionale. Quindi l’espressione ‘tutte le controversie relative al contratto’ si presenta – come s’è visto – idonea a comprendere sia la controversia in cui il contratto assuma la funzione di fonte della pretesa, sia la controversia in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri“.
dott. GianMaria Pesce
Hai bisogno di aiuto? Contattaci subito 051.19901374
Oppure scrivici da qui