Nozione di Utilizzatore informato nei modelli e nel desing

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Nuova Sentenza della Corte di Giustizia

Nozione di utilizzatore informato nei modelli e nel design – Con la sentenza 20 ottobre 2011, procedimento n. C‑281/10 P, la Corte di Giustizia ha fornito una definizione di utilizzatore informato ex artt. 6 e 10 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. Sebbene il concetto venga richiamato già nel considerando n. 14 e sia indispensabile per la individuazione del carattere individuale dei disegni e modelli comunitari (art. 6) nonché per l’estensione agli stessi della protezione (art. 10), il Regolamento (CE) n. 6/2002 non ne specifica la definizione.

Orbene a tenore della sentenza in commento la nozione di utilizzatore informato deve essere intesa «come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato».

Nozione di utilizzatore informato – Non un produttore, nè un rivenditore, ma un soggetto appassionato della materia che opera con consapevolezza

Sulla definizione di utilizzatore informato la Corte di Giustizia si era recentemente pronunciata con la sentenza 9 settembre 2011, procedimento T-10/08, specificando che non si tratta né di un produttore né di un rivenditore, piuttosto di un soggetto appassionato della materia che ha una certa consapevolezza dello stato della tecnica, vale a dire che ha cognizione dei disegni precedenti relativi al modello contestato. Infine la Corte precisava che l’utilizzatore informato non è né un disegnatore né un tecnico esperto.

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