Clausola compromissoria: la competenza arbitrale
Clausola compromissoria: la competenza arbitrale – Estensione della clausola arbitrale: come scrivere la clausola compromissoria nel contratto
Clausola compromissoria: la competenza arbitrale
Si pronuncia Il Tribunale di Milano, con una interessante sentenza dell’8 gennaio 2020, in materia di clausola compromissoria ed ambito della competenza arbitrale. Il Tribunale ha valutato l’estensione della clausola arbitrale interpretando le norme del Codice di Procedura Civile dedicate a tale argomento unitamente a quelle del Codice Civile.
Estensione della clausola arbitrale – La vicenda
Nel caso di specie, veniva lamentata l’illegittima devoluzione ad arbitri di questioni inerenti:
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la responsabilità a titolo di dolo incidente ovvero responsabilità precontrattuale;
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la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.
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la responsabilità per violazione delle garanzie di cui al contratto preliminare.
Ex art. 808 del Codice di procedura civile, con l’inserimento in un contratto della cd. clausola compromissoria, le parti possono stabilire che le controversie derivanti dal contratto in cui quest’ultima inserita possano essere decise da arbitri,“purché possano formare oggetto di convenzione d’arbitrato”.
Le doglianze si fondavano su quanto disposto dall’art. 808– quaterc.p.c., rubricato “Interpretazione della convenzione di arbitrato”, che afferma:“Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.
Il Tribunale ha fondato la propria decisione, innanzitutto, sul contenuto piuttosto ampio della clausola compromissoria prevista dal contratto preliminare stipulato dalle parti che non faceva alcun riferimento al contratto, ed infatti prevedeva:“qualunque controversia, disputa o disaccordo sarà risolta mediante arbitrato sito in Milano secondo le regole stabilite dalla Camera Arbitrale di Milano”. E non è tutto.
Occorre favorire la rapidità di definizione delle controversie
Il Tribunale, inoltre, fondava la propria decisione sulla estensiva interpretazione dell’art. 808 – quater e sulla finalità di tale norma di favorire la rapidità di definizione delle controversie, come precedentemente sostenuto anche dalla Corte di Cassazione (pronuncia n.2653/2018) secondo cui: “quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quando un’interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio”.
Ed ancora, nel caso di specie, il Tribunale ha sostenuto che le domande risarcitorie in tema di dolo incidente (art. 1440 c.c.) e di responsabilità precontrattuale (art. 2043 c.c.) sarebbero state in ogni caso da ricondurre ad una “scorretta condotta dei convenuti quanto alla determinazione dell’equilibrio contrattuale” e, pertanto, inerenti al contratto definibile quale elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio.
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