Consumatori: No alle commissioni aggiuntive
Consumatori: no alle commissioni aggiuntive – si pronuncia il Garante della Concorrenza
Consumatori: no alle commissioni aggiuntive se si impiegano determinati strumenti di pagamento. Tale comportamento “costituisce violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo” – Così si è espressa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – nel suo provvedimento del 13 gennaio 2020.
LA VICENDA
Il caso che ha reso necessario l’intervento dell’AGCM aveva ad oggetto le condotte poste in essere da un operatore svizzero del settore dei servizi turistici operante in tutto il mondo attraverso la rete.
Le condotte poste sotto osservazione dal Garante per la Concorrenza riguardavano:
1) l’applicazione, al termine del processo di prenotazione e acquisto di una camera di hotel, di commissioni aggiuntive nel caso di impiego di determinati strumenti di pagamento;
2) l’asserita assenza di trasparenza circa la politica di cancellazione delle prenotazioni effettuate.
Un secco no alle commissioni aggiuntive
Per l’Autorità Garante la condotta di cui al punto 1), “risulta aver realizzato un’infrazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, consistente nell’applicazione, al termine del processo di prenotazione e acquisto di una camera di hotel, di commissioni aggiuntive nel caso di impiego di determinati strumenti di pagamento”.
La Società poneva in primo luogo un problema di legge applicabile: in particolare, riteneva la fattispecie sottoposta all’applicazione del diritto svizzero, in luogo del diritto italiano.
Tuttavia, l’AGCM non ha condiviso tale tesi, e l’ha anzi confutata evidenziando come la condotta realizzata attraverso la versione italiana del sito web avesse coinvolto consumatori italiani.
Per comprendere le ragioni sottese a questa decisione, appare necessario ricordare che il medesimo divieto è stato recentemente recepito dalla direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. “PSD2”), per confluire, successivamente, all’interno del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
Si prevede, infatti, che i venditori di beni e servizi al dettaglio, anche se hanno sede in un Paese non facente parte dell’Unione Europea, non possono applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti ai consumatori italiani.
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