Abuso del diritto di recesso – Quando il recesso è illegittimo?
Abuso del diritto di recesso: abusivo se contrario a buona fede – Quando il recesso è illegittimo – Disdetta e abuso di dipendenza economica
Abuso del diritto di recesso e abuso di dipendenza economica
Si pronuncia il Tribunale di Roma con una interessante Sentenza del 10 ottobre 2019 in materia di abuso del diritto di recesso, o di disdetta e abuso di dipendenza economica.
Il Tribunale ha analizzato quando il recesso è illegittimo, ritenendo il recesso abusivo se contrario a buona fede.
Per la Cassazione è possibile un controllo di ragionevolezza per verificare se vi è abuso del diritto di recesso
Sul punto, la Corte di Cassazione si era già espressa con la Sentenza del 18 settembre 2009, n. 20606: “a) la sussistenza di un abuso del diritto, presupponendo l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto al fine di conseguire obiettivi diversi da quelli indicati dal legislatore, non richiede il concorso dell’assenza dell’utilità per il titolare e dell’animus nocendi; b) l’esercizio del recesso ad nutum, ancorché contrattualmente previsto, può configurare un abuso; c) in ambito contrattuale è ammissibile un controllo di ragionevolezza, in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti; d) nella sfera di valutazione del giudice investito di una controversia contrattuale rientra la considerazione delle posizioni delle parti, quali soggetti deboli o economicamente forti“.
Quando il recesso è illegittimo
La disdetta è abuso di dipendenza economica se non si salvaguardano gli interessi dell’altra parte
La giurisprudenza di merito ha, poi, ulteriormente specificato i principi di diritto espressi dalla Corte in relazione alla natura “abusiva” o meno del diritto di recesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cfr. Tribunale di Monza, 10 gennaio 2015; Trib. Roma, 14 marzo 2012; ed ancor prima Trib. Parma, 15 ottobre 2008), sino a giungere alla Sentenza in commento, per la quale: “va considerato, preliminarmente, che l’abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti“.
Cosa fare in caso di recesso abusivo – Come possiamo aiutarti
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