Come tutelare la propria invenzione e cosa fare in caso di violazione del brevetto

Violazione del brevetto – Come proteggere il brevetto – Proteggere l’invenzione industriale – Cosa fare in caso di contraffazione – Violazione di brevetto

Giovanni Adamo

Come tutelare la propria invenzione, e cosa fare in caso di violazione del brevetto per invenzione industriale? Si tratta di una tematica che affligge spesso le imprese, poste di fronte  a violazioni da parte di concorrenti che operano in contraffazione delle loro invenzioni industriali.

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Violazione del brevetto – Cos’è un brevetto?

Il brevetto è un titolo avente forza legale, attraverso il quale chi ha ideato un’invenzione industriale (ma anche un modello ornamentale o un modello di utilità, o una nuova varietà vegetale) si garantisce una privativa, cioè un’esclusiva, nello sfruttamento dell’invenzione, avendo il pieno diritto di proibire a terzi lo sfruttamento della medesima invenzione (o modello, o varietà vegetale).

Il brevetto per invenzione industriale ha una durata di 20 anni dalla data della presentazione della domanda di brevetto. Diversa è la durata del brevetto per le nuove varietà vegetali (20 anni dalla concessione del brevetto) e per i modelli industriali (10 anni dalla presentazione della domanda).

Cosa ‘copre’ un brevetto – Come proteggere l’invenzione industriale

Come anticipavamo poc’anzi, il brevetto conferisce una privativa industriale per il territorio in relazione al quale è rilasciato. E così, se si tratta, ad esempio, di un brevetto nazionale, conferirà al titolare il diritto esclusivo di realizzare e commercializzare l’invenzione industriale sul territorio nazionale per tutta la durata indicata. Naturalmente è possibile ottenere anche delle estensioni internazionali del brevetto, in modo che la privativa “copra” anche gli altri territori per i quali si è ottenuto il brevetto. Esiste, poi, un Brevetto Europeo, rilasciato tramite un procedimento unificato per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1973, e grazie al quale, attraverso una domanda unica, è possibile ottenere una privativa internazionale sull’invenzione industriale.

Il brevetto può poi “coprire” diversi oggetti:

  • un’invenzione industriale, cioè uno strumento, una macchina, un utensile, un prodotto, ma anche un metodo, un procedimento, o una particolare lavorazione, purché oggetto di una possibile applicazione industriale;
  • una “piccola invenzione”, cioè una modifica di un prodotto già esistente, atta a renderne più produttivo l’utilizzo: si tratta, in questo caso, di brevetto per modello di utilità;
  • un modello ornamentale, cioè uno speciale ornamento, sia nella forma che nel colore, di un prodotto già noto (categoria applicabile prevalentemente al design industriale);
  • una nuova varietà vegetale.

Quando un brevetto non è valido

La disciplina della nullità del brevetto è contenuta nell’art. 76 del Codice della Proprietà Industriale, che stabilisce che “il brevetto è nullo:

a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49 e 50 (in buona sostanza, se l’invenzione non è originale, o non è frutto di sufficiente attività inventiva, o non è suscettibile di una applicazione in sede industriale);

b) se, ai sensi dell’articolo 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

c) se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa;

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo”.

Cosa fare in caso di violazione del brevetto

Come proteggere l’invenzione industriale

Come proteggere il brevetto in caso di violazione? Cosa fare in caso di contraffazione? La violazione di brevetto è una delle fattispecie più gravi e pericolose di concorrenza sleale, potenzialmente letale per l’impresa, in quanto la priva della possibilità di sfruttare appieno asset aziendali fondamentali (e di costoso ottenimento).

Occorre pertanto agire con la massima urgenza con gli strumenti che la Legge mette a disposizione dell’inventore, o dell’azienda titolare del brevetto, per ottenere diversi obiettivi:

  • la c.d. descrizione, cioè un provvedimento che consente ad un Ufficiale Giudiziario di recarsi, ad esempio, presso una fiera ove il prodotto della contraffazione è esposto, per potere ottenere la prova della contraffazione;
  • l’inibitoria urgente, cioè un ordine giudiziale che vieti all’autore della violazione del brevetto di proseguire nella contraffazione;
  • il risarcimento del danno, che secondo il Codice della Proprietà Industriale può venire liquidato secondo il criterio della c.d. “retroversione degli utili”, ovvero mediante conferimento al legittimo titolare degli utili che sono stati realizzati dall’autore della violazione di brevetto. 

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