Pagamento tardivo e cancellazione CAI

Pagamento tardivo e cancellazione CAI – Il pagamento tardivo dell’assegno dà diritto alla cancellazione – Assegno e pagamento tardivo: come fare – Trib. Cuneo, 22 luglio 2022

Lo Studio, con un team costituito da Giovanni Adamo e Francesca Pelleri, ha ottenuto un importante provvedimento avanti il Tribunale di Cuneo in materia di pagamento tardivo e cancellazione CAI. 

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Pagamento tardivo dell’assegno – la vicenda

Assegno e pagamento tardivo: come fare

Tizio era stato iscritto nell’Archivio CAI in ragione della intervenuta presentazione all’incasso, da parte di un fornitore, di un assegno bancario risultato, al momento dell’incasso, privo di provvista.

Tizio richiedeva al Tribunale di Cuneo la cancellazione del proprio nominativo dall’Archivio CAI sul presupposto che l’assegno, per dichiarazione dello stesso prenditore, era stato posto all’incasso per errore materiale, poiché l’intera operazione che aveva dato luogo all’emissione dell’assegno era stata posta nel nulla dalle parti.

Pagamento tardivo e cancellazione CAI: le valutazioni del Tribunale

La Legge non dice nulla su cosa fare quando il pagamento perde la propria giustificazione causale

Il Tribunale rileva, in primo luogo, come “nessuna disposizione legislativa individua la condotta che il trattario deve tenere nell’ipotesi in cui, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni, venga fornita all’istituto di credito la prova dell’avvenuto pagamento tardivo, ipotesi a cui reputa il Tribunale debba equipararsi quella, in specie ricorrente, della sopraggiunta perdita di giustificazione causale del pagamento suddetto (astrattamente incorporato nel titolo esecutivo). 

Orbene, ad avviso di questo Giudice, in tali fattispecie, la ratio normativa che governa la segnalazione CAI ed il superiore principio di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) impongono di privilegiare un approccio sostanzialista. 

D’altronde, in tal senso depone la possibilità prevista dalla legge – ed invocata da parte ricorrente nella presente fattispecie – di evitare l’interdizione bancaria fornendo prova dell’intervenuto pagamento nelle mani del portatore del titolo mediante quietanza rilasciata da quest’ultimo (sia pure “con firma autenticata”)“. 

E’ preferibile un’interpretazione sostanzialista

Secondo il Tribunale, ancora, “ritenere legittima l’iscrizione del nominativo per il solo dato formale della mancata prova del pagamento della provvista entro il termine dei 60 giorni dalla scadenza del titolo finirebbe per far ricadere sul traente pesanti conseguenze sanzionatorie, non integralmente dipendenti dalla sua condotta. 

Siffatta interpretazione sostanzialista è, quindi, maggiormente coerente con la funzione informativa dell’archivio di cui all’art. 10 bis L. 386/1990, che è previsto a tutela del sistema creditizio, in quanto l’inserimento dei dati dei traenti degli assegni bancari emessi senza autorizzazione o senza provvista è una segnalazione di soggetti quali “cattivi pagatori”, che non si giustifica nel caso in cui risulti il pagamento integrale di quanto previsto per legge ovvero quando sia venuta meno la ragione creditoria che lo giustifica“. 

Assegno e pagamento tardivo: vi è anche il periculum in mora

Il Tribunale concorda anche con le valutazioni espresse dal ricorrente sotto il profilo del periculum in mora.

Per il Giudice, infatti, “Alcun dubbio residua in ordine alla sussistenza del periculum in mora, essendo del tutto evidente il pregiudizio che medio tempore il ricorrente subisce. 

Infatti, l’inserimento del nominativo nell’archivio CAI, precludendo ex lege l’emissione di assegni, rischia seriamente di inficiare l’attività professionale svolta dal ricorrente anche in qualità di legale rappresentante dell’A.S.D. XXX, con il conseguente prodursi di effetti negativi a catena alla sfera della immagine e della reputazione commerciale, costituzionalmente protetta dall’art. 41 Cost., determinati da una sorta di inaffidabilità “implicita” del soggetto segnalato“.

Alla luce di quanto rappresentato, pertanto, ed in accoglimento delle richieste dello Studio, il Tribunale ordinava la cancellazione del nominativo di XXX dall’Archivio CAI.

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