Trattamento illecito di dati e risarcimento

Trattamento illecito di dati e risarcimento: pubblicare il numero di cellulare altrui in una chat erotica è reato – è reato diffondere un cellulare

Giovanni Adamo

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Trattamento illecito di dati e risarcimento

Si pronunciala Corte di Cassazione con una interessante sentenza in materia di trattamento illecito di dati personali e risarcimento del danno.

Pubblicare il numero di cellulare altrui in una chat erotica – La vicenda

L’imputato era stato condannato alla pena sospesa di 9 mesi di reclusione, in relazione al reato di cui al D.lgs n. 196/2003, art. 167, poiché aveva registrato in una chat erotica il numero di telefono del soggetto offeso, senza il consenso di questi, invitando i frequentatori della chat a telefonare per ottenere prestazioni sessuali.

Con la medesima sentenza era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

La Corte, d’ufficio, analizzava anche un’altra fondamentale questione.

E’ reato diffondere un cellulare senza il consenso dell’interessato?

La Corte si concentrava infatti sull’incidenza della modifica della norma sanzionatoria di cui al D.lgs 169/2003, art. 167, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 101/2018 in adeguamento alRegolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

In particolare i giudici della Suprema Corte, richiamando il nuovo assetto legislativo evidenziavano le differenze tra i due istituti, rinvenibili nella portata sanzionatoria più favorevole della nuova disposizione, nonché nell’inserimento del requisito del danno come elemento costitutivo del reato e nei riferimenti alle violazioni ulteriori di articoli differenti del Codice della privacy.

La condotta posta in essere nel caso di specie integrava, secondo la legge in vigore al momento del fatto, un’ipotesi di trattamento di dati personali ed era perciò configurabile il reato di trattamento illecito dei dati personali ex art. 167, comma 1, del Codice.

La Corte si è, quindi, domandata se, a seguito del mutamento di siffatto quadro normativo, il caso in esame costituisse ancora reato di trattamento illecito di dati personali e quale, in tal senso, fosse la sanzione applicabile.

Nello specifico la modifica apportata all’art. 167 del D.Lgs 169/2003 non comprende più alcun riferimento alla violazione degli artt. 18,19,23, ora abrogati, del codice della privacy.

Il nuovo assetto normativo fa invece soltanto riferimento alla violazione degli art. 123, 126, 130 dello stesso Codice.

Pubblicare il numero di cellulare altrui in una chat erotica è reato

La Corte ha ritenuto che la diffusione del numero telefonico in assenza del consenso su una chat erotica, configuri ancora oggi trattamento illecito dei dati personali, ex art. 167. comm 1 del D.Lgs 169/2003, in quanto tale condotta configura la violazione dell’art. 123.5 del Codice, così come adeguato al GDPR, e conseguentemente obblighi chi ha commesso il fatto a risarcire il danno.

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