Trasporto Aereo e Foro esclusivo
Trasporto aereo e Foro esclusivo: Cassazione 3 aprile 2025
Trasporto aereo e foro esclusivo – Contratto di trasporto aereo e competenza territoriale – Il Foro esclusivo nei contratti aerei – Sentenza storica della Cassazione a Sezioni Unite, 3 aprile 2025, n. 8802 – Rivoluzionate le Clausole di Foro Esclusivo nei Contratti Aerei
di Sandra Sammartino
Il Foro esclusivo nei contratti aerei – Introduzione alla Sentenza n. 8802/2025 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
La recentissima pronuncia n. 8802 della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (3 aprile 2025), apre scenari inediti sulla validità e sull’efficacia delle clausole di foro esclusivo nei contratti di trasporto aereo. Questa decisione, destinata a influenzare gli equilibri tra compagnie aeree e passeggeri, assume particolare rilievo quando i voli nazionali sono operati da vettori con sede in un altro Stato membro dell’UE. In un’epoca in cui il Regolamento (CE) n. 261/2004 e la Convenzione di Montreal concorrono a delineare la disciplina dei diritti dei passeggeri, la Corte individua confini precisi per l’autonomia contrattuale delle compagnie aeree e ribadisce la necessità di assicurare un effettivo accesso alla giustizia per i consumatori.
Trasporto aereo e Foro Esclusivo in caso di volo nazionale
Al centro della controversia figurano due passeggeri italiani che hanno citato in giudizio una Compagnia aerea irlandese, rivendicando il risarcimento del danno derivante dal ritardo prolungato del volo Alghero-Treviso (successivamente dirottato su Venezia). In primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale di Sassari, in appello, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, riconoscendo validità alla clausola di foro esclusivo a favore dei tribunali irlandesi.
La questione è poi stata rimessa alle Sezioni Unite, chiamate a dirimere il conflitto tra la clausola di proroga della giurisdizione e le disposizioni del diritto dell’Unione Europea in materia di tutela dei consumatori.
Doppio Binario Normativo: Regolamento (CE) n. 261/2004 e Convenzione di Montreal
La convenzione di Montreal si applica solo ai trasporti internazionali, e non a quelli interni
La questione, come anticipato, è astrattamente disciplinata da due normative concorrenti.
- Regolamento 261/2004: disciplina la compensazione e l’assistenza ai passeggeri in caso di ritardi, cancellazioni o negato imbarco. Non fornisce, però, indicazioni specifiche sulla giurisdizione.
- Convenzione di Montreal (1999): offre criteri dettagliati per l’individuazione del foro competente in caso di risarcimenti legati a danni e prevede all’art. 33 la possibilità di adire il giudice del luogo di destinazione o del domicilio del vettore. L’art. 49 dichiara nulle eventuali clausole contrattuali in contrasto con tali disposizioni.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la Convenzione di Montreal trova applicazione solo nei trasporti internazionali e non sui voli interamente nazionali, circostanza che ha inciso in modo determinante sull’esito della controversia.
Trasporto aereo e Foro Esclusivo secondo il Regolamento (UE) n. 1215/2012
Le Sezioni Unite hanno sottolineato che, in caso di voli domestici e di richieste di compensazione basate unicamente sul Regolamento 261/2004, la giurisdizione va determinata attraverso le regole del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). Quest’ultimo consente, infatti, la deroga alla competenza giurisdizionale mediante specifiche clausole, purché:
- Siano state oggetto di un valido consenso, espresso in forma scritta.
- Non creino uno squilibrio eccessivo tra le parti.
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto sufficiente la procedura di acquisto online e l’inclusione della clausola di proroga della giurisdizione nelle condizioni generali di contratto, regolarmente accessibili sul sito del vettore.
La Decisione delle Sezioni Unite: Applicabilità Limitata della Convenzione di Montreal
La Corte di Cassazione ha, in definitiva, escluso l’applicabilità della Convenzione di Montreal per due ragioni fondamentali:
- Natura del volo: interamente nazionale, quindi fuori dal perimetro di operatività della Convenzione stessa, che disciplina soltanto il trasporto aereo di natura internazionale.
- Basi normative distinte: la domanda di compensazione, ex Regolamento 261/2004, non ricade nelle disposizioni della Convenzione di Montreal, applicabile invece alla responsabilità per danni ulteriori e al risarcimento del danno morale o patrimoniale.
La pronuncia consolida la coesistenza di due discipline parallele per il trasporto aereo, precisando che, in presenza di richieste basate esclusivamente sul Regolamento 261/2004, si applicano le regole sulla competenza del Regolamento UE n. 1215/2012. La clausola di foro esclusivo a favore dei tribunali irlandesi, se correttamente accettata in forma scritta (anche attraverso l’acquisto online), viene giudicata valida.
Trasporto aereo e foro esclusivo – Conclusioni e Implicazioni per Passeggeri e Vettori
La sentenza n. 8802 delle Sezioni Unite offre un chiarimento prezioso in materia di competenza giurisdizionale e validità delle clausole di foro esclusivo nei contratti di trasporto aereo. Mentre la Convenzione di Montreal rimane uno strumento fondamentale per i voli internazionali, il Regolamento 261/2004 — insieme al Regolamento UE n. 1215/2012 — definisce la cornice giuridica di riferimento per i risarcimenti dovuti ai passeggeri su tratte nazionali.
Sul piano pratico, le compagnie aeree con sede in altri Stati membri UE possono far valere il foro esclusivo indicato nelle condizioni di contratto, purché rispettino i requisiti formali e sostanziali in termini di trasparenza e non vessatorietà. I consumatori, dal canto loro, devono prestare particolare attenzione, soprattutto nelle fasi di acquisto online, per comprendere appieno le conseguenze di una clausola di proroga della giurisdizione in favore di un Paese estero.
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