Stornare dipendenti: illecito se i dipendenti sono insostituibili

Stornare dipendenti: quando è illecito – Lo storno di staff – Il cherry picking – Animus nocendi nello storno di dipendenti

Giovanni Adamo

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Stornare dipendenti: illecito se insostituibili

Si pronuncia il Tribunale di Roma con una interessante Sentenza del 30 dicembre 2019 in materia di storno di dipendenti illecito. Nella Sentenza il Tribunale cerca di determinare il perimetro di illiceità dello storno, analizzando casi come lo storno di staff o il cherry picking, e valuta la rilevanza dell’ animus nocendi nello storno di dipendenti.

La vicenda

In estrema sintesi, la vicenda riguardava l’acquisizione pressoché simultanea, da parte dell’impresa XXXX, di taluni dipendenti dell’impresa YYYY, dipendenti che avevano il compito di sviluppare il mercato di riferimento, realizzare vendite di progetti complessi e procurare l’affidamento alla società YYYY di appalti con la Pubblica Amministrazione nonché con aziende private. Alla luce di quanto sopra, la Società YYYY richiedeva l’accertamento della sussistenza di una serie di profili di concorrenza sleale ed appropriazione di informazioni aziendali riservate ex artt. 98 e 99 c.p.i..

Le valutazioni del Tribunale – La rilevanza dell’ animus nocendi nello storno di dipendenti

stornare dipendenti: illecito se insostituibili  –  lo storno di staff

Il Tribunale di Roma, per quanto di interesse in questa sede, ha tracciato il perimetro della illiceità dell’acquisizione di dipendenti altrui, rilevando, tra l’altro, come “la giurisprudenza di legittimità, chiamata a delimitare la linea di confine tra lecito ed illecito, ha identificato il discrimine tra la lecita acquisizione di lavoratori da parte di un’impresa e l’illecito anticoncorrenziale in quesitone nel c.d. animus nocendi, identificabile ne “l’intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente” (Cass. civ. Sez. I Sent., 23/05/2008, n. 13424); tuttavia, aderendo alle più recenti ricostruzioni pretorie in tema, l’animus nocendi deve intendersi non tanto quale mero intento di danneggiare l’impresa concorrente in senso psicologico, quanto la situazione oggettiva che si realizza nel momento in cui da una serie di indici specifici emerga che l’impresa danneggiata abbia subito un danno a causa della perdita dei suoi dipendenti o collaboratori, poiché dotati di competenze qualificate, tali da renderli insostituibili (c.d. storno di staff);

il cherry piking, ovvero l’acquisizione di conoscenze senza costi e tempi di formazione

ovvero che l’impresa danneggiante attraverso dette nuove collaborazioni si sia impossessata di conoscenze tecniche specialistiche ovviando a tempi e costi di investimenti in ricerca e in formazione che sarebbero stati necessari (c.d. cherry picking) (in tal senso, Tribunale di Milano sent. n. 4006/2018)“.

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