Sospensione termini di pagamento e Covid-19

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Sospensione termini di pagamento e Covid-19 – Affitti, fideiussioni, ricevute bancarie

Sospensione termini di pagamento e Covid-19 – L’emergenza Covid-19, e la normativa attraverso la quale viene attualmente gestita detta emergenza, ha generato la sostanziale paralisi di ogni attività commerciale, da quelle anche formalmente oggetto di un vero e proprio divieto di esercizio (si pensi alle attività di ristorazione) a quelle che lo sono nei fatti. La perdita dell’indotto (per la quale si stima una ricaduta a due cifre in termini di PIL nazionale) genera ritardi ed inadempimenti a catena. Si pensi a canoni d’affitto d’azienda, a locazioni commerciali, ricevute bancarie. Che tutela può esservi per l’imprenditore di fronte alle scadenze che non sono oggetto di alcun provvedimento di sospensione?

Il possibile ruolo della buona fede contrattuale

Da un punto di vista squisitamente normativo, nonostante i recenti provvedimenti governativi, le attività attinte da provvedimenti di chiusura forzata mantengono “vive” le proprie obbligazioni contrattuali (fideiussioni, ricevute bancarie, canoni di locazione e di affitto d’azienda). E’ possibile, allora, valorizzare il ruolo della buona fede contrattuale (vera e propria “clausola generale” del diritto delle obbligazioni). In tale contesto, infatti, la richiesta di adempimento “regolare” da parte del creditore potrebbe venire valutata come “abusiva” e contraria a buona fede, data l’evidente sopravvenuta difficoltà, pressoché per chiunque, ad adempiere le proprie obbligazioni.

Ripensamento di varie categorie giuridiche: dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione, alla eccessiva onerosità sopravvenuta, alla modificazione della funzione economica del contratto

Probabilmente, al di là del ruolo “imperativo” assunto in questo caso dalla buona fede contrattuale, la situazione drammatica che il Paese sta vivendo potrebbe generare la necessità di un “ripensamento” di categorie giuridiche tradizionali. Possiamo chiederci, ad esempio, se di fronte all’emergenza Covid-19 l’impossibilità di reperire somme di denaro possa divenire “oggettiva”, cosa certamente mai ipotizzabile in tempi non sospetti. O come declinare, con quale incisività, fattispecie quali la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. O ancora, se sia possibile fare riferimento al concetto di “causa”, o funzione economico-sociale del contratto, in funzione “riequilibratrice, alla luce della particolarissima situazione che si è venuta a creare.

E’ possibile ottenere in via d’urgenza un provvedimento di sospensione termini di pagamento?

E’ forse possibile, in tale contesto, valorizzare le argomentazioni esposte sopra al fine di ottenere, sussistendone le condizioni di Legge (tra le quali il cosiddetto periculum in moraovvero il pericolo che nel tempo necessario per provvedere in via ordinaria si determini un danno irreparabile) un provvedimento di sospensione, in via d’urgenza, dell’efficacia dei termini di pagamento.

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