Segnalazione a sofferenza: come cancellarla
Segnalazione a sofferenza: come cancellarla – Conseguenze della segnalazione a sofferenza – Cancellare la segnalazione a sofferenza
Segnalazione a sofferenza: come cancellarla – Il caso
Lo Studio, con un team costituito da Giovanni Adamo e Alessandra Leccese, ha assistito avanti il Tribunale di Ravenna un’impresa che riteneva illegittima la segnalazione a sofferenza effettuata nei suoi confronti da una Banca. L’imprenditrice, intendeva difendersi dalla segnalazione a sofferenza e – soprattutto – evitare le pericolose conseguenze della segnalazione a sofferenza, che comporta la pressoché totale impossibilità di accesso al credito per chi la subisca.
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Cancellare la segnalazione a sofferenza: Le problematiche sollevate nel caso sottoposto al Tribunale di Ravenna
L’impresa, in particolare, riteneva illegittima la segnalazione a sofferenza, perché
- riteneva che la Banca non avesse svolto alcuna istruttoria: se l’avesse svolta correttamente, la Banca avrebbe realizzato che il credito era di importo molto contenuto (circa 1.000 euro) e che l’impresa aveva una posizione finanziaria solida;
- riteneva, ancora, illegittimo che la Banca non avesse trasmesso una comunicazione di preavviso.
Segnalazione a sofferenza: come cancellarla? Le valutazioni del Tribunale di Ravenna
La segnalazione a sofferenza può conseguire solo ad una situazione patrimoniale deficitaria
Secondo il Tribunale di Ravenna, “la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza“.
E prosegue, il Tribunale, rilevando che la Banca “non ha dedotto nè provato di avere svolto alcuna valutazione della complessiva situazione patrimoniale della debitrice e che, comunque, non si può affermare di essere in presenza di una grave e non transitoria situazione di difficoltà economica, atteso che il debito ammontava ad euro 1.083,50“.
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