Remissione del debito e Società – La rinuncia dei crediti non evidenziati nel bilancio finale di liquidazione

Remissione del debito e Società – bilancio finale di liquidazione – rinuncia ai crediti non in bilancio

di Elga D’Alessandro e Giovanni Adamo

La Corte di Cassazione si è pronunciata con la Sentenza del 26 gennaio 2021, n. 1724, in materia di remissione del debito e Società, con specifico riferimento alla rinuncia dei crediti non in bilancio finale di liquidazione della società estinta.

La vicenda processuale

La società X conveniva in giudizio la società Y al fine di richiedere la risoluzione del contratto di vendita e la restituzione del prezzo pagato, per l’acquisto di un autoveicolo rivelatosi difettoso. Il contratto veniva dichiarato risolto all’esito del secondo grado di giudizio e la società venditrice veniva condannata alla restituzione del prezzo a favore della società acquirente. Quest’ultima, tuttavia, nelle more del giudizio, era stata dichiarata estinta.

Gli ex soci della società acquirente, pertanto, notificavano 2 atti di precetto alla società Y al fine di recuperare le somme dovute, ma quest’ultima proponeva opposizione nei confronti di entrambi i precetti. Una delle due opposizioni, in particolare, si fondava sulla presunta rinuncia del credito, a causa del mancato inserimento dello stesso nel bilancio finale di liquidazione della società acquirente.

L’opposizione veniva rigettata dal tribunale di Napoli, ma successivamente la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame proposto dalla soccombente evidenziando, fra l’altro, che il mancato inserimento del credito nel bilancio finale di liquidazione dimostrava la volontà della società creditrice di rinunciarvi.

I due soci proponevano Ricorso in cassazione avverso la Sentenza della Corte d’Appello.

Remissione del debito e Società – Le statuizioni della Cassazione

Con il primo motivo, in particolare, i ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata proprio nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che il mancato inserimento di un credito nel bilancio finale di liquidazione, costituiva tacita rinuncia allo stesso.

La Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura rilevando, nello specifico, che la remissione del debito quale causa di estinzione dell’obbligazione è un atto negoziale che necessita di un atto di volontà. Quest’ultimo può essere anche tacito, ma, in ogni caso, deve essere inequivoco e, secondo la Suprema Corte: “La mancata appostazione d’un credito nel bilancio finale di liquidazione, tuttavia, non possiede i suddetti requisiti di inequivocità. Essa, infatti, potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito: ad esempio, l’intenzione dei soci di cessare al più presto l’attività sociale; l’arriere-pensee di coltivare in proprio l’esazione del credito sopravvenuto o non appostato; la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta, e sinanche, da ultimo, la semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore.

Remissione del debito e Società: La Corte di Cassazione, dunque, ha cassato con rinvio la Sentenza impugnata, enunciando il seguente principio di diritto: la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.

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