Pubblicità ingannevole e certificazioni inesistenti
Pubblicità ingannevole e certificazioni – Nuovo provvedimento dell’AGCM
Pubblicità ingannevole e certificazioni – Le certificazioni nella pubblicità – Che succede a pubblicizzare certificazioni inesistenti – Certificazioni e pratiche commerciali scorrette
Pubblicità ingannevole e certificazioni
Si pronuncia l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , il 12 novembre 2018, con un PROVVEDIMENTO in materia di pratiche commerciali scorrette. Il provvedimento affronta il rapporto tra pubblicità ingannevole e certificazioni nella pubblicità, rilevando come sia illecito vantare certificazioni inesistenti.
Le certificazioni nella pubblicità – La condotta contestata
All’operatore veniva contestato il fatto che, attraverso gli operatori di call center ed il sito internet, avrebbe diffuso affermazioni di appartenenza al programma “Google Partner” e sostenuto di avere la relativa certificazione, lasciando erroneamente intendere di essere legata da un rapporto di partnership con Google. Tuttavia, l’operatore non sarebbe risultato incluso tra i soggetti iscritti al programma che avevano ottenuto la certificazione del motore di ricerca.
Le difese dell’operatore
Nel merito, poi, osservava che “diversamente da quanto prospettato telefonicamente e nel sito internet, la documentazione in atti dimostra che, al momento dell’avvio dell’istruttoria il professionista non rientrava tra i soggetti qualificabili come ‘Google Partner’ in quanto priva della relativa certificazione che, per stessa ammissione della società, sarebbe stata ottenuta nelle more istruttorie. Nè la locuzione ‘iscritti al programma Google Partner’ chiarisce la reale qualifica del professionista, in quanto il destinatario della comunicazione non è in grado di distinguere la differenza tra ‘iscritto’ al programma, in attesa della certificazione, e ‘Google Partner’ effettivo, in quanto tale approvato da Google“.
Cosa accade a pubblicizzare certificazioni inesistenti – Le conclusioni dell’Autorità
Sulla base di quanto sopra, pertanto, l’Autorità rilevava che l’operatore, “omettendo o riportando in maniera ingannevole e non veritiera informazioni rilevanti circa la propria qualifica quale ‘Google Partner’ e le caratteristiche e le condizioni economiche del servizio offerto, confuso con quello ‘Google my Business’ ha indotto in errore i destinatari delle proprie comunicazioni commerciali, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso“.
Certificazioni inesistenti e pratiche commerciali scorrette – La sanzione
Nella determinazione della sanzione, l’Autorità ha valutato che la “pratica posta in essere dal professionista era caratterizzata da significative carenze informative in ordine all’attività svolta e al conseguimento di una indimostrata certificazione rilasciata da uno dei maggiori attori, come Google, operanti sulla rete Internet, in mercati che risultano in rapido sviluppo e ad alto contenuto tecnologico. Si sottolinea altresì, il fatto che la condotta contestata ha avuto ampia diffusione. Si osserva, inoltre, la particolare asimmetria informativa esistente tra il professionista e i soggetti a cui sono state rivolte le comunicazioni oggetto del presente provvedimento… Si deve infine tener conto del rilevante pregiudizio economico subìto da coloro che sono stati raggiunti dalle comunicazioni e che poi hanno aderito al servizio… Sulla base di tali elementi si ritiene di determinare l’importo della sanzione pecuniaria applicabile nella misura di 150.000 €“.
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