Pubblicità e diritto d’autore sull’opera d’arte

Pubblicità e diritto d’autore sull’opera d’arte – Opera d’arte e diritto d’autore – Opera d’arte nella pubblicità – Vietata la riproduzione dell’opera d’arte – Opera d’arte e diritto d’autore

Giovanni Adamo

Pubblicità e diritto d’autore sull’opera d’arte – Il caso

Opera d’arte e diritto d’autore – Una Sentenza del Tribunale di Milano (Sentenza n. 1719/2016 del 9 febbraio 2016) affronta il rapporto tra pubblicità e diritto d’autore, ed in particolare tra pubblicità e diritto d’autore sull’opera d’arte. La questione, in particolare, riguardava l’impiego, da parte di una Casa farmaceutica, all’interno di uno spot pubblicitario relativo ad un farmaco, di alcuni elementi che richiamavano, a loro volta, elementi di una famosa installazione artistica (nel caso di specie si trattava di un’installazione costituita da numerose lampade ‘pop up’ di diverso colore). L’idea artistica veniva in qualche modo ripresa almeno dalla parte iniziale dello spot, che sembrava richiamarne gli elementi essenziali. Si dolevano di ciò gli autori dell’opera d’arte, e citavano dunque in giudizio la Casa Farmaceutica e l’impresa che aveva realizzato lo spot.

Pubblicità e diritto d’autore – Le tematiche coinvolte

Opera d’arte e diritto d’autore – Come inserire l’opera d’arte nella pubblicità

Le problematiche che il Tribunale di Milano si è trovato ad affrontare nel caso di specie sono quelle del rapporto tra pubblicità e diritto d’autore, e se, in particolare, uno spot pubblicitario possa riprendere e/o richiamare parti di opere tutelate dal diritto d’autore (e quindi se e come inserire l’opera d’arte nella pubblicità), così come disciplinato dalla Legge 633 del 1941. Nel caso di specie, il Tribunale ha seguito un percorso logico – giuridico che chi scrive ritiene assai condivisibile, poiché si è così correttamente articolato:

-si è verificato, in primo luogo, se l’opera della quale si lamentava il plagio fosse effettivamente tutelabile alla stregua della disciplina in materia di diritto d’autore, e dunque se presentasse i caratteri di novità e creatività;

-si è, poi, indagato se sussistesse il plagio, e tanto sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.

Originalità e novità dell’opera

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti che forniscono accesso alla tutela autorale: 1) in primo luogo, la novità, intesa come attitudine a rappresentare un autonomo ed originale apporto creativo al mondo dell’arte. Per il Tribunale, in questo caso essa “non risiede nella forma delle singole lampade, ma nel modo in cui esse sono state combinate tra loro, combinazione di cui non vi è traccia anteriore“; 2) la creatività, “requisito qui ravvisabile nel modo in cui strumenti utilizzati per altri scopi della vita quotidiana siano stati assemblati tra loro sì da creare un grande puzzle“.

Il plagio – elemento oggettivo e soggettivo

Il Tribunale, una volta accertata la tutelabilità dell’opera mediante la disciplina del diritto d’autore, passa poi a verificare se sussistano gli estremi del plagio, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. In particolare, quanto al primo profilo ha ritenuto che perché vi sia plagio “non si deve avere necessariamente un’integrale riproduzione di un’opera, posto che integra condotta plagiaria l’idea che le opere presentino, nei loro elementi essenziali, sostanziali somiglianze e che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui“. Sotto il profilo soggettivo, poi, il Tribunale ravvisa l’elemento soggettivo del dolo del pubblicitario, in relazione al quale il Giudice riteneva raggiunta la prova della conoscenza dell’opera d’arte, e della culpa in eligendo della Casa Farmaceutica, “considerato che le imprese che utilizzano nelle loro attività, in qualunque contesto, opere dell’ingegno sono tenute al controllo della titolarità dei diritti di privativa altrui sulle stesse“. Nel caso di specie era dunque da considerarsi vietata la riproduzione dell’opera d’arte.

Pubblicità e diritto d’autore – Inibizione e condanna al risarcimento del danno – Vietata la riproduzione dell’opera d’arte

Per le ragioni suesposte, dunque, il Tribunale accertava la violazione del diritto d’autore degli artisti e inibiva l’ulteriore ripetizione dello spot pubblicitario denunciato, condannando la Casa Farmaceutica al risarcimento del danno, liquidato in alcune decine di migliaia di Euro. La sentenza non è definitiva ed è tuttora soggetta ad appello.

Come fare in caso di violazione del diritto d’autore?

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