Buona fede ed abuso di dipendenza economica

Buona fede ed abuso di dipendenza economica – Che fare se il committente interrompe improvvisamente i rapporti – Interruzione dei rapporti nella subfornitura

Giovanni Adamo

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Buona fede ed abuso di dipendenza economica – Il caso

Buona fede ed abuso di dipendenza economica – Il Tribunale di Milano si  è pronunciato con la recentissima Sentenza n. 1344/2016 dell’1 febbraio 2016, in materia di abuso di dipendenza economica e violazione del dovere di buona fede. La Sentenza riguardava un contratto di appalto di servizi di logistica e marketing concluso da una multinazionale del settore dell’elettronica con un’altra società che avrebbe dovuto fornire, sul territorio italiano, servizi, appunto, di marketing e logistica. Il tutto veniva regolato da un contratto di appalto. La multinazionale decideva di interrompere ad nutum il rapporto in discorso, senza assegnare alcun termine di preavviso. I collaboratori della Società di marketing venivano poi riallocati, mediante diversi contratti “a progetto”, presso il nuovo soggetto subappaltatore che nel frattempo aveva ottenuto la nuova commessa dalla multinazionale.

Che fare se il committente interrompe improvvisamente i rapporti? Le valutazioni del Tribunale di Milano

Il Tribunale ha compiuto una serie di assai interessanti rilievi in materia di abuso di dipendenza economica, elencati qui di seguito per materia.

La tipologia di contratto – Interruzione dei rapporti nella subfornitura e nell’appalto

A parere del Tribunale, nel caso di interruzione dei rapporti nella subfornitura (o nell’appalto), “contratti quali quelli di cui si controverte, analogamente ai contratti di distribuzione, sono idonei in astratto a porre il distributore in posizione di dipendenza economica, in quanto trasferiscono sul “SP” tutti gli oneri ed i costi dell‟organizzazione di una efficiente e capillare rete di vendita, sottoposta al costante controllo della committente, per un corrispettivo omnicomprensivo, non adeguabile in relazione a costi e spese vive (anche in ipotesi eccezionali) effettivamente sostenute, con assunzione di rischi imprenditoriali che potrebbero essere squilibrati rispetto a quelli assunti dal concedente“.

Il contegno della multinazionale

Secondo il Tribunale. “l’indubbia titolarità in capo a xxxxxx del diritto di scegliere un diverso partner per il suo progetto yyyyyy, allo spirare del contratto annuale, le avrebbe comunque imposto di adottare una tempistica che tenesse conto delle esigenze dell‟appaltatrice di riorganizzare la sua attività produttiva, ricollocandosi sul mercato (se del caso offrendo la sua esperienza ad un diretto concorrente di xxxxxx, attraverso la partecipazione ad una gara da questi indetta). Per il vero, seguendo i criteri dettati dal S.C. il concreto esercizio di quel diritto di scelta, non essendo vincolato da modalità rigidamente predeterminate, ben poteva, senza apprezzabile sacrificio da parte di xxxxx, essere effettuato con modalità più idonee a salvaguardare gli interessi della controparte“.

Le tempistiche dettate dalla multinazionale

A parere del Giudice, la tempistica adottata dalla multinazionale risulta eccessivamente pregiudizievole rispetto agli interessi della controparte contrattuale e concreterebbe l’abuso di dipendenza economica delineato dalla L. 192 / 1998. La interruzione improvvisa dei rapporti, operata con le modalità concrete accertate dal Tribunale, in pratica “ha precluso alla appaltatrice la possibilità di porre in essere strategie imprenditoriali che la compensassero della perdita dell‟importante commessa. Peraltro, tutta la storia dei rapporti tra gli odierni contendenti dimostra la disinvoltura contrattuale con cui xxxxx, evidentemente ben conscia del suo ruolo dominante nelle relazioni con le controparti, organizza lì esternalizzazione dei suoi servizi di marketing sul territorio“. In altri termini, tutta l’operazione si sarebbe svolta in maniera “tale da rendere plausibile il sospetto dell‟attrice che l‟intera condotta sia stata dettata principalmente dalla finalità di privare l’appaltatrice della possibilità di offrire i propri servizi ad altri competitori del marcato (magari trattenendo una parte dei promotori già esperti, certamente utilizzabili in assenza di obblighi post-contrattuali di limitazione della concorrenza)“.

Buona fede ed abuso di dipendenza economica: che fare se il committente interrompe improvvisamente i rapporti?

Ed allora, che fare se il committente interrompe improvvisamente i rapporti? Esperita ogni possibile mediazione finalizzata alla composizione bonaria della vertenza, non resta che avviare l’iter giudiziario, anche sulla scorta della sentenza in commento.

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