Manipolare i fatti è diffamazione
Diritto di critica e tutela della reputazione
Manipolare i fatti è diffamazione – Diritto di critica – Verità della notizia – Violazione della reputazione – Violazione dell’onore – Con una Sentenza del 19 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Roma si pronuncia in materia di diritto di critica e violazione della reputazione e violazione dell’onore, ripercorrendo l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di diffamazione ed approfondendo alcuni concetti, certamente utili per la comprensione del fenomeno.
Fondamentale il requisito della verità – Manipolare i fatti è diffamazione
Secondo la Corte d’Appello, “ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento dell’elaborazione critica“. Essenziale, dunque, in primo luogo, il requisito della verità.
Ciò porta la Corte a concludere che “l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Cfr di recente Cass. pen. N°7798/18, n°36838/16, n° 57005/18)“.
Manipolare i fatti è diffamazione anche per la Cassazione
Il tutto, peraltro, in conformità anche con Cass., 22179/2019, per la quale “il carattere distintivo del diritto di critica rispetto al diritto di cronaca si attesta sul fronte della “veridicità”, intesa come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni, con piena libertà di espressione delle proprie opinioni e dei giudizi di valore, purchè non gratuiti o pretestuosi. L’assenza di qualsivoglia travisamento o manipolazione strumentale del nucleo e del profilo essenziale dei dati di fatto da cui scaturisce la libera manifestazione del proprio pensiero costituisce, dunque, il necessario discrimen tra narrazione e opinione, tra resoconto e giudizio, tra oggettività (relativa) e soggettività (espressiva), fermo restando che il fatto e il comportamento presupposto, oggetto della critica, deve corrispondere a verità della notizia, sia pur non assoluta ma ragionevolmente putativa (cfr. Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 2015)“.
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