Diritto di critica ed espressioni iperboliche

Diritto di critica ed espressioni iperboliche – Espressioni esagerate e continenza – Legittime le espressioni esagerate

di Alessandra Di Cara e Giovanni Adamo

Il Tribunale di Brescia, Sezione I civile, si pronuncia con una sentenza il 17 novembre 2020 che analizza i tre requisiti per esercitare legittimamente il diritto di critica nel giornalismo, senza che si integri alcun reato di diffamazione. Essi sono: pertinenza, verità dei fatti e continenza.

Diritto di critica ed espressioni iperboliche: la vicenda

La Sig.ra X dichiarava di essere stata diffamata, insieme all’associazione di beneficenza e di assistenzialismo Y della quale era responsabile, attraverso alcuni articoli di giornale pubblicati dall’editore del Quotidiano Z. In particolare, X si riferiva a due articoli di giornale in cui, in riferimento ai numerosi reati per i quali X era indagata, si leggevano dei termini espressivi forti, definendo la Sig.ra X “santona” e l’associazione Y “setta”.

La Sig.ra Y, in proprio e per conto di Y, citava in giudizio Z e il direttore responsabile di Z dinanzi il Tribunale di Brescia, il quale rigettava ogni domanda di risarcimento proposta dalle attrici.

I requisiti di legittimità del diritto di critica

In primo luogo, il Tribunale verifica la sussistenza del requisito della pertinenza, cioè l’utilità sociale dell’informazione. Nel caso di specie, l’interesse pubblico è innegabile, poichè i delitti per i quali X era accusata, ad esempio associazione a delinquere, riduzione di schiavitù e simili, dato la gravità e il contesto sociale in cui si consumavano riscontravano un forte interesse pubblico.

In secondo luogo, a seguito dell’analisi della veridicità dei fatti riportati negli articoli di giornale considerati diffamatori, il Tribunale rileva che le dichiarazioni dei giornalisti non falsavano la realtà dei fatti ma riportavano una corretta rappresentazione dello stato delle indagini in corso.

Per ultimo, il Tribunale esamina il terzo requisito della continenza espositiva, analizzando, in particolare, il rapporto tra espressioni esagerate e continenza. Stabilisce che nella società dell’informazione caratterizzata da particolari strumenti innovativi che rendono l’accessibilità alle news sempre più rapida, quali giornali online, social media e social network, un giornalista ha l’esigenza di rendere le sue opere coinvolgenti e persuasive, al fine di incrementare il numero di utenti e abbattere la concorrenza. Pertanto, il Giudice legittima l’uso di espressioni esagerate, “iperboliche” e “paradossali”. Al contrario, si condannerebbe il giornalista all’uso di un linguaggio “neutro” e “tecnico”, comportando, così, la violazione dell’art. 21 Cost., e generando la perdita di lettori che troverebbero altre fonti più accattivanti.

In conclusione, il Tribunale considera che i termini espressivi usati negli articoli di giornale esaminati, seppur coloriti, non oltrepassano il limite della continenza e che, quindi, alcun reato di diffamazione è stato consumato.

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