Diffamazione via internet: la competenza
Diffamazione via internet: la competenza – Giudice competente per la diffamazione on line: competenza territoriale per la diffamazione online
Diffamazione via internet: la competenza
Si pronuncia con una Sentenza del 24 gennaio 2020 il Tribunale di Milano, che si occupa del tema del giudice competente per la diffamazione on line, confermando il principio per il quale la competenza territoriale per la diffamazione on line appartiene al Giudice del domicilio del danneggiato.
Diffamazione on line: competenza territoriale – Le statuizioni del Tribunale di Milano
Diffamazione via internet: la competenza appartiene al Giudice del domicilio del danneggiato
Secondo il Tribunale, infatti, “nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009)“.
Diffamazione via internet: la competenza – Un criterio, comunque, non esclusivo
Chi è il Giudice competente per la diffamazione online
Per il Tribunale, ancora, “Tale criterio di competenza del “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 cod. proc. civ., identificato nel luogo del domicilio o, se diverso, dalla residenza del soggetto danneggiato, non ha tuttavia carattere esclusivo ma concorre con la regola generale per cui i fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. sono, comunque, alternativi. (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 271 del 12/01/2015)“.
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