Bullismo e responsabilità civile

Bullismo e responsabilità civile – Responsabilità della scuola – Responsabilità del MIUR – I danni da bullismo

di Eliana Arezzo e Giovanni Adamo

Con sentenza del 20 novembre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria si è pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni in favore di un minore vittima di gravi episodi di bullismo da parte di un proprio compagno di scuola, analizzando pertanto il rapporto tra atti di bullismo e responsabilità civile della scuola stessa, e quindi la responsabilità del MIUR.

La vicenda

La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da parte dei genitori di un minore calabrese nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, a causa di due gravissimi episodi di bullismo subiti dal ragazzo per mano un compagno di classe. durante l’orario scolastico e in assenza del personale.

Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione risultava, civilmente responsabile ex art. 2048 c.c. dell’illecito commesso dai suoi preposti per la violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica.

I danni da bullismo – La liquidazione del danno morale

In sede di liquidazione dei danni, il Tribunale ha ritenuto necessario distinguere la valutazione del danno biologico da quella del danno morale.

Infatti “è ormai consolidato l’insegnamento del giudice di legittimità, a mente del quale il danno morale non può ritenersi ricompreso mai nel danno biologico e va liquidato autonomamente, in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi”.

Tale distinzione discende dalla natura stessa delle due categorie di danno, che di fatto appartengono a due diversi momenti essenziali della sofferenza dell’individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana (Cass. 21970/2020).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, il Giudice reputava la percentuale di invalidità permanente riconducibile al danno psichico subito dal minore idonea a ricomprendere esclusivamente i cosiddetti aspetti dinamico-relazionali del pregiudizio subito, e cioè le compromissioni alla sua vita sociale, relazionale e professionale.

Per ciò che attiene, invece, ai pregiudizi estranei alla determinazione medico-legale, rappresentati per l’appunto dalla sofferenza interiore, fa fede l’orientamento della Suprema Corte per cui “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione(Cass. n. 7513/2018).

Bullismo e responsabilità civile – La decisione

Ai fini della aestimatio del danno morale, pertanto, il Tribunale considerava “la reiterazione dei singoli episodi illeciti, la fragilità psicologica della vittima connessa all’età adolescenziale, la mancanza dell’accudimento e della pronta reazione da parte del personale scolastico”.

Nel caso di specie il danno morale patito dal minore veniva liquidato in euro 15.000,00, e cioè in misura all’incirca della metà del danno biologico accertato.

In conclusione, dunque, il Tribunale di Reggio Calabria condannava il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno biologico (permanente e temporaneo) e del danno morale nella somma complessiva di €45.977, oltre agli interessi legali, oltre al danno patrimoniale costituito dagli esborsi effettuati per le spese mediche, e contestualmente lo condannava alla refusione delle spese di lite.

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