Analisi del “Decreto liquidità” dell’8 aprile 2020
Per fare fronte all’emergenza Coronavirus e, in particolare, alle pesanti ripercussioni che i provvedimenti di distanziamento sociale stanno producendo sull’economia, il Governo ha adottato il decreto legge n. 94 dell’8 aprile 2020 (decreto liquidità), riguardante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Il decreto liquidità contiene misure di accesso al credito per le imprese, misure per garantire la continuità della loro attività, disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, misure fiscali e contabili, disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali e disposizioni in materia di salute e di lavoro.
Il decreto liquidità intende mettere a disposizione delle imprese, in poco tempo e con la minor burocrazia possibile, il denaro necessario a far fronte ai pagamenti, nella speranza di evitare una serie di fallimenti a catena che metterebbero in ginocchio l’economia nazionale (capo I).
SACE S.p.a., società del gruppo Cassa depositi e prestiti, concederà fino al 31 dicembre 2020 garanzie agli istituti di credito per un ammontare massimo di 200 miliardi, al fine di erogare prestiti, sotto qualsiasi forma, alle imprese. La durata dei prestiti non dovrà superare i sei anni e i beneficiari non dovranno essere rientrati (al 31 dicembre 2019) nelle categoria delle “imprese in difficoltà”, ai sensi del regolamento europeo n. 651/2014, e non presentare esposizioni deteriorate presso il sistema bancario. L’importo del prestito non dovrà essere superiore al 25% del fatturato 2019 o al doppio dei costi del personale dell’azienda nel bilancio 2019.
La suddivisione delle perdite tra SACE e gli istituti di credito per il mancato restituzione dei prestiti dipenderà dalle dimensioni dell’impresa. SACE infatti garantirà:
-il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e con meno di 5000 dipendenti in Italia.
-l’80% per imprese con un fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi € o con più di 5000 dipendenti in Italia.
-Il 70% per imprese con più di 5 mld di fatturato.
Le procedure per la concessione del prestito sono abbastanza snelle per le imprese di piccole dimensioni (meno di 5000 dipendenti in Italia e meno di 1,5 mld di fatturato), più complesse invece per quelle grandi, essendo subordinata, in questo caso, alla decisione del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
I finanziatori saranno tenuti a dare un rendiconto periodico alla SACE al fine di controllare il rispetto del decreto da parte dei soggetti finanziati e da parte degli istituti di credito.
Al capo II, il decreto liquidità, al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Coronavisrus, prevede la possibilità, durante il periodo di emergenza, di sottoscrivere contratti e comunicazioni in modo semplificato; l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa è rimandato al primo settembre 2021; inoltre, fino al 31 dicembre 2020, sono in vigore disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, di redazione di bilancio, di finanziamento alle società, di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. Sono poi sospesi i termini di scadenza dei titoli di credito. Viene ampliato il campo di applicazione del “Fondo Gasparrini” (fondo solidarietà mutui prima casa) e del Fondo centrale PMI. Infine, per sostenere le federazioni sportive, i cui eventi sono stati cancellati per il pericolo assembramenti, è previsto un fondo di garanzia sui finanziamenti concessi dal Credito sportivo.
Un ulteriore sostegno alle imprese è fornito da misure di carattere fiscale e contabile (capo IV), come la sospensione del pagamento IVA, che si aggiungono a quelle già previste dal “Cura Italia”.
In modo da opporsi ad eventuali scalate straniere nei settori strategici dell’economia, vengono ampliati i poteri del Governo in materia di golden power (capo III): l’Esecutivo può sottoporre ad una sua preventiva autorizzazione le acquisizioni di asset nei settori finanziario, bancario e assicurativo, così come in quelli delle cosiddette “tecnologie critiche” e delle infrastrutture. La prerogativa del governo è esercitabile per operazioni sia intra che extra europee.
Per quanto invece attiene alla giustizia (capo V), vengono ulteriormente rinviate d’ufficio tutte le udienze dei procedimenti civili e penali fissate fino all’11 maggio davanti a tutti gli uffici giudiziari (precedentemente l’art. 83 del decreto “Cura Italia” prevedeva la sospensione fino al 15 aprile). Per lo stesso periodo, viene sospeso anche il decorso dei termini per il compimento di qualunque atto relativo agli stessi procedimenti.
Non si applica invece la sospensione, oltre che nei casi già previsti dal decreto legge n.11/2020, anche nei procedimenti penali nei quali i termini massimi di custodia cautelare scadano nei sei mesi successivi al 11/5 (art. 36 comma 2).
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, sono sospesi dal 16 aprile fino al 3 maggio esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi.
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