Affitto e Covid-19: sospese le garanzie

Affitto e covid-19: sospese le garanzie – Bloccata l’escussione di una fideiussione – Locazioni commerciali e Covid – Locazione ed emergenza

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Affitto e Covid-19: sospese le garanzie – Ottenuto il primo provvedimento di sospensione delle garanzie

Un team dello Studio, composto da Giovanni Adamo ed Elga D’Alessandro, ha ottenuto, avanti il Tribunale di Roma , un provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., con il quale è stata bloccata l’escussione di una fideiussionea garanzia dei canoni di affitto di ramo d’azienda.

Il Tribunale ha analizzato il difficile rapporto tra locazioni commerciali e Covid in periodo di emergenza

Locazione ed emergenza – La vicenda

L’impresa X, titolare di un’attività di rivendita di beni al dettaglio nell’ambito di un Centro Commerciale, subiva l’interruzione della propria attività commerciale nell’ambito dei noti provvedimenti governativi di contrasto all’emergenza Covid-19.

Dalla paralisi dell’attività conseguivano intuibili problematiche di liquidità tali da mettere in seria difficoltà la stessa prosecuzione dell’attività di impresa.

In tale quadro, un ruolo essenziale era rivestito dai canoni di affitto di ramo d’azienda, certamente non commisurati alla “nuova” situazione.

Le richieste formulate in via cautelare

L’impresa X richiedeva, così, al Tribunale di Roma, un provvedimento di inibitoria all’escussione della fideiussione, nonché, comunque, di sospensione dell’obbligazione di pagamento dei canoni di affitto di ramo d’azienda, quantomeno sino alla conclusione dell’emergenza Covid-19.

Le statuizioni del Tribunale di Roma

bloccata l’escussione della fideiussione

Il Tribunale, rilevato che “La concessione della misura è slegata da una valutazione dei profili del humus boni iris e del periculum in mora, ed è ancorata alla sola fattispecie del possibile pregiudizio all’attuazione dell’eventuale provvedimento di accoglimento nelle more della convocazione, e ciò in quanto tale misura è destinata ad essere superata dal successivo provvedimento adottato all’esito della instaurazione del contraddittorio, ordina, inaudita altera parte, a parte resistente di non porre in essere alcuna azione volta alla escussione delle fideiussioni bancarie n. yyy e zzz rilasciate da xyz“.

Le parti sollecitate ad una soluzione concordata

Il Tribunale, poi, ritiene altresì di “sollecitare le parti – prescindendo in questa sede in toto da qualsivoglia valutazione sulla fondatezza del ricorso – a valutare la possibilità di giungere ad una soluzione concordata della vertenza, gestendo la questione in via stragiudiziale“.

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