Ammissibilità del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Giovanni Adamo

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Ammissibilità del ricorso d’urgenza: Inammissibile se non si specifica la futura azione di merito

Ammissibilità del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – con Ordinanza del 23 agosto 2019 il Tribunale di Lodi ha affermato che il ricorso ex articolo 700 c.p.c.– avente funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito – proposto prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione dell’azione di merito o, almeno, deve consentirne l’individuazione in modo certo.

Tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si è ritenuto che è affetto da nullità il ricorso cautelare ante causam che non indichi la domanda che verrà fatta valere con l’instaurando giudizio di merito, ma si è escluso che l’onere di indicazione della domanda dell’instaurando giudizio di merito richieda un’analitica e necessariamente ben distinta formulazione delle conclusioni di merito.

Nel caso di specie, il resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell’azione di merito in funzione della quale si richiedeva la misura cautelare.

Il Tribunale di Lodi rigettava il ricorso d’urgenza a causa dell’impossibilità di desumere il requisito della strumentalità dello stesso rispetto al giudizio di merito. Ciò a causa della mancata indicazione delle conclusioni che integrano il petitum immediato del giudizio di merito, necessaria: per verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare, per comprendere se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio ed anche ai fini della “tutela del soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio , il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso”(Trib. Torino 15 ottobre 2018).

Un orientamento, dunque, da tenere in considerazione all’atto della predisposizione del ricorso d’urgenza, poiché la mancanza dell’indicazione delle conclusioni di merito nel ricorso cautelare, a voler seguire l’orientamento indicato, comporterebbe addirittura la “sanzione” della inammissibilità dello stesso, e della conseguente condanna alle spese.

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