Tribunale delle imprese: parlano le Sezioni Unite

Tribunale delle Imprese: parlano le Sezioni Unite – La competenza delle Sezioni Specializzate – Competenza della Sezione Imprese

di Giovanni Adamo

Tribunale delle Imprese: parlano le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia del 23 luglio 2019 n. 19882, sanciscono la inammissibilità del regolamento di competenza ex art.. 45 c.p.c. per l’assegnazione della cause alla sezione ordinaria o la sezione specializzata in materia di impresa, qualora entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario.

La pronuncia richiamata si inserisce in un contesto giurisprudenziale non del tutto univoco e che, sin dalla conversione delle “sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale” in “sezioni specializzate in materia di impresa”, ha visto contrapporsi, di fatto, due orientamenti.

L’uno si fondava sulla indiscutibile insorgenza di una questione di competenza nel rapporto tra sezione ordinaria e sezioni specializzate, l’altro sulla inevitabile inconfigurabilità di un conflitto di competenza tra “sezioni” del medesimo ufficio giudiziario.

La competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa

Quest’ultimo orientamento si poneva a fondamento dall’ordinanza n. 7882/2018, richiamata anche dalle SU nella pronuncia in discorso, ordinanza che aveva messo in evidenza la totale carenza di “autonomia organizzativa” della sezione specializzata “ricompresa -al pari delle altre sezioni in cui è articolato il medesimo ed unico ufficio giudiziario- nella disciplina tabellare della ripartizione e della assegnazione anche degli (altri) affari”. Ed inoltre, nella stessa occasione, era stata rilevata la atecnicità dell’espressione “competenze riservate”contenuta nel testo del dlgs. 168/2003. A tal proposito, anche la precedente ordinanza n. 25059/2017, aveva rilavato come l’impiego aspecifico del termine tecnico “competenza” avesse determinato una “svalutazione dell’argomento letterale posto a fondamento della individuazione della competenza- in senso proprio- per materia delle sezioni specializzate”.

Coerentemente a tale orientamento, le Sezioni Unite nella pronuncia in discorso, sanciscono la impossibilità di configurare una questione di competenza nel rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata per l’impresa del medesimo tribunale. In particolare, viene chiarito come“la spettanza della trattazione del fascicolo dovrà essere risolta in via interna con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare:il giudice assegnatario rimette il fascicolo al presidente del Tribunale che lo ritrasmette al giudice a quo, […] oppure provvede alla riassegnazione alla sezione esatta”.

Competenza della Sezione Imprese: nel medesimo Ufficio giudiziario la questione è di riparto tabellare interno

Le Sezioni Unite enunciano, infine, il principio di diritto: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.”. 

Se non vi è Tribunale delle Imprese, la questione è di competenza in senso stretto

Deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita”.

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