Abuso di dipendenza economica: i criteri di valutazione
Abuso di dipendenza economica: i criteri – Elementi costitutivi dell’abuso di dipendenza economica e significativo squilibrio
Abuso di dipendenza economica: i criteri di valutazione
Si pronuncia il Tribunale di Perugia con una Sentenza del 24 aprile 2020 in materia di abuso di dipendenza economica: i criteri di valutazione sulla base dei quali possano dirsi esistenti gli elementi costitutivi dell’abuso di dipendenza economica sono il focus della pronuncia in esame.
Particolarmente interessante, la Sentenza, poiché fornisce una serie di criteri idonei a supportare una valutazione del contegno della committente in termini di abusività o meno.
Gli elementi costitutivi dell’abuso di dipendenza economica
Il Tribunale di Perugia, in prima battuta, ha escluso che nel caso sottoposto alla propria attenzione potesse trovare accoglimento la domanda proposta in via principale avente ad oggetto il risarcimento dei danni per violazione del principio di buona fede e correttezza ponendosi, tale disciplina, come generale rispetto a quella relativa all’abuso nella subfornitura, avente rapporto di species ad genus rispetto alla prima. Il Tribunale di Perugia, poi, ha escluso anche la rilevanza nel caso di specie della domanda svolta dall’attrice ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 3 c.c. sul presupposto che “la situazione di controllo, più che legittimare la controllata ad avanzare una speciale pretesa risarcitoria in caso di scorrettezza, legittima, a ben vedere, i soci di minoranza e i creditori della controllata ad avanzare una pretesa risarcitoria nei confronti della controllante che abbia mal gestito la controllata (ex art. 2497 c.c.)”. Ciò posto, pertanto, il Tribunale di Perugia ha limitato l’azione risarcitoria spiegata dalla convenuta a quella relativa all’abuso di dipendenza economica, chiarendo che, in tal senso, gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento sono da individuarsi nei seguenti:
a) nella situazione di dipendenza economica; b) nell’abuso / inadempimento; c) nel danno casualmente collegato all’abuso di dipendenza).
La decisione del Tribunale di Perugia – Assenza dell’elemento dell’abuso / dipendenza.
Dopo aver ricostruito attentamente i rapporti contrattuali intercorsi fra le parti il Tribunale di Perugia è giunto alla conclusione di dover qualificare lo stesso quale rapporto di subfornitura“caratterizzato dalla dipendenza economica della cooperativa, riconducibile a quello considerato dalla legge 192/1998 in materia di subfornitura industriale”.
Abuso di dipendenza economica e significativo squilibrio: gli elementi costitutivi
Abuso di dipendenza economica: i criteri: patto di non concorrenza ed esclusiva
In particolare, e in tal senso, sono stati valorizzati taluni elementi del medesimo rapporto, fra i quali: la genesi della stessa società attrice, nata con l’intento di esternalizzare in parte il lavoro della società committente; il patto di non concorrenza e l’esclusività del rapporto a favore della committente; l’organizzazione dei mezzi di produzione della società attrice sulla base delle esigenze della stessa committente; la graduale acquisizione di immobili da parte della società attrice, fortemente condizionata, ancora una volta, dalla committente; i programmi produttivi dell’attrice, determinati unilateralmente dalla convenuta; la gestione del personale “nel quale le esigenze produttive della Committente erano tenute in grande considerazione” e la circostanza per cui parte del personale della Committente fosse distaccato, o comunque presente regolarmente, presso gli stabilimenti della società attrice.
L’abuso: condotta arbitraria e contraria a buona fede
Nell’analizzare l’elemento dell’abuso / inadempimento, invece, il Tribunale di Perugia ne ha escluso la sussistenza. In particolare il Giudice del Tribunale di Perugia ha rilevato che, in sostanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 1, L. 192 del 1998 (Subfornitura industriale) ciò che deve essere considerato ed indagato è la: a) la sussistenza di una situazione di squilibrio eccessivo nel rapporto fra le parti e b) “indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante”.
Nel caso sottoposto alla propria attenzione, infatti, il Tribunale ha ritenuto che dalle allegazioni delle parti non sia emerso alcun abuso della forza contrattuale della società committente.
Il Tribunale di Perugia, pertanto, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice, condannando questa a rifondere le spese di lite a favore della convenuta.
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- Articolo su Diritto&Diritti;
- Articolo su Trasportonline.
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