Antitrust e navigazione: impegni antitrust
Antitrust e navigazione: impegni antitrust
Antritrust e navigazione: impegni antitrust – Gli impegni nel settore della navigazione
Antitrust e navigazione: la vicenda
Con il Provvedimento n. 31698 (caso I872 – MSC/MOBY), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso il procedimento avviato nel 2024 ipotizzando un coordinamento tra Moby (e la controllata CIN/Tirrenia) e GNV (controllata da SAS Shipping Agencies Services Sàrl, area ferries di MSC), reso possibile da legami azionari e finanziari creatisi precedentemente. Secondo l’AGCM, la combinazione di partecipazione minoritaria e credito assistito da garanzie a breve poteva facilitare contatti/condotte allineate e uno scambio di informazioni sensibili tra GNV e Moby, deteriorando la competizione su rotte concentrate e con barriere all’entrata (navi dedicate, slot/terminali, fedeltà della domanda). La chiusura è avvenuta senza accertare un’infrazione dell’art. 101 TFUE, ma rendendo obbligatori gli impegni offerti dalle parti nel corso del procedimento.
Il quadro normativo: art. 101 TFUE e impegni ex art. 14‑ter L. 287/1990
L’istruttoria è stata impostata come ipotesi di intesa ex art. 101 TFUE, con focus sul coordinamento tra concorrenti asseritamente favorito da minority shareholding e linee di credito tra operatori attivi sulle stesse rotte. L’AGCM ha utilizzato il meccanismo degli impegni (art. 14‑ter, L. 287/1990), pubblicati per market test e poi resi obbligatori, chiudendo il caso senza accertamento della violazione. È una soluzione tipica quando il rimedio rimuove il rischio individuato con rapidità e verificabilità.
Antitrust e navigazione – I mercati rilevanti e le quote: dove si gioca la partita
L’AGCM conferma l’impostazione per rotta/fascio di rotte e la distinzione passeggeri vs merci su rotabili (Ro‑Ro/Ro‑Pax). In Sardegna i fasci riguardano Genova/Savona/Vado–Nord Sardegna e Civitavecchia–Nord Sardegna; inoltre Napoli–Palermo.
Le preoccupazioni dell’AGCM sotto il profilo concorrenziale
Nel Provvedimento di avvio, risalente a novembre 2024) l’Autorità aveva ipotizzato che i legami SAS–Moby potessero:
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facilitare un coordinamento Moby/GNV (quantità/capacità, prezzi, frequenze),
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attenuare la pressione concorrenziale su rotte considerate già oligopolistiche,
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creare un canale di scambio informativo diretto/indiretto.
L’istruttoria è stata intensa, e si è caratterizzata per l’effettuazione di ispezioni presso sedi Moby/OA/GNV/Marinvest (novembre 2024), audizioni delle parti e di intervenienti, oltre a market test sugli impegni nel frattempo presentati dalle parti (sulla disciplina degli impegni VEDI QUESTO ARTICOLO), impegni aventi ad oggetto la cessione di partecipazioni societarie, e il rimborso ai passeggeri di parte dei corrispettivi pagati per usufruire dei servizi.
Antitrust e navigazione – Perché l’AGCM ha detto sì agli impegni delle Compagnie
Nella valutazione finale, l’AGCM ha valorizzato, in particolare, quattro distinti elementi:
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L’interruzione strutturale dei legami tra gli operatori interessati mediante le cessioni di partecipazioni, che secondo l’AGCM interromperanno gli ipotizzati canali di scambio informativo;
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La rimozione dei vincoli finanziari: un modo per eliminare qualunque ipotizzata dipendenza creditizia tra le parti;
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Continuità operativa, in particolare, di uno degli operatori: il charter back (assimilabile ad un contratto di noleggio in relazione ad alcune navi) sarebbe inidoneo alla generazione di nuovi legami strutturali tra le parti;
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Impatto pro‑concorrenziale e misure pro‑consumatore: i ristori trasferiscono valore agli utenti finali e attenuano ex post possibili effetti negativi.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, pertanto, l’AGCM ha ritenuto di potere accettare gli impegni e, conseguentemente, deliberare la chiusura del procedimento senza accertare la violazione.
Antitrust e navigazione – Nota per le imprese (governance, credito, firewalls)
Il Provvedimento in esame sembrerebbe poter fornire talune linee guida di comportamento per le imprese di navigazione al fine di assicurarne la compliance in materia antitrust (sul punto VEDI QUESTO ARTICOLO), utilizzando in particolare i seguenti strumenti operativi e di governance:
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Clausole di neutralità nelle partecipazioni minoritarie: ciò in modo da evitare golden shares occulte; delimitare informazioni e flussi;
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Finanziamenti intra‑settore: prevedere, eventualmente, garanzie che non si traducano in influenza strategica. Un pegno che consenta di diventare azionista di maggioranza in tempi brevi è da considerarsi ad alto rischio;
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Programmi di compliance: aggiornare policy su scambi informativi (anche in convenzioni PSO), riunioni inter‑operatori, contatti per slot e terminal.
Conclusioni
Il caso in commento offre un precedente importante su come partecipazioni minoritarie e finanziamenti garantiti tra concorrenti in mercati oligopolistici possano innescare un controllo antitrust ex art. 101, anche senza un’operazione di concentrazione. L’AGCM ha accettato rimedi strutturali e comportamentali che:
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tagliano ogni nesso azionario/finanziario;
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preservano la continuità del servizio (via charter back);
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aprono a gare di mercato trasparenti sugli asset;
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ristorano i consumatori interessati.
Per gli operatori, il messaggio è chiaro: investimenti incrociati e credito “protetto” nel medesimo mercato devono essere progettati e monitorati con attenzione antitrust, imponendo comparti informativi, clausole di neutralità e governance che tengano separate (anche solo potenzialmente) le strategie commerciali. In mancanza, il rischio non è solo sanzionatorio: è quello di dover disfare rapidamente assetti finanziari e societari, sotto vincolo di tempistiche e procedure di vendita verificate dall’Autorità.
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