Tutela della casa editrice – I diritti sull’opera letteraria

Tutela della casa editrice – I diritti sull’opera letteraria – Violazione del diritto di utilizzazione economica – Tutela dell’opera letteraria 

di Eliana Arezzo e Giovanni Adamo

Il Tribunale di Milano con sentenza del 2 marzo 2021 si è pronunciato su una controversia avente ad oggetto i diritti sull’opera letteraria. In particolare, il Tribunale si è occupato  della violazione del diritto di utilizzazione economica e delle modalità con le quali potere assicurare la tutela dell’opera letteraria (e la tutela della casa editrice) a seguito della violazione della stessa autrice rispetto ai propri obblighi nei confronti della casa editrice.

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I diritti sull’opera letteraria e la tutela della casa editrice – La vicenda

Il caso in esame verteva sulle domande promosse da una nota casa editrice italiana nei confronti dell’autrice di un libro sul quale l’editore vantava, per contratto, un diritto esclusivo di utilizzazione economica.

In particolare la società attrice aveva contestato la presenza su un’app di proprietà dell’autrice di alcune pagine dell’opera letteraria in questione, nonché l’utilizzo, anche sul profilo instagram dell’autrice stessa, dello pseudonimo relativo al personaggio di fantasia coincidente con il titolo dell’opera protetta.

In via ulteriore, contestava la presenza, all’interno di un’agenda scolastica commercializzata da una nota di casa editrice, di uno scritto costituente una rielaborazione dell’opera letteraria in questione.

Violazione diritti di utilizzazione economica – La decisione

Nel rigettare le domande attoree il Tribunale rilevava che la riproduzione eseguita dall’autrice del libro sulla propria app non avrebbe potuto integrare gli estremi dell’illecito contestato in quanto si “trattava di una riproduzione di una minima parte del volume del tutto inidonea a rappresentare anche in via potenziale un pregiudizio sul piano concorrenziale per la commercializzazione dell’opera ceduta per le stampe”.

Inoltre, secondo il Tribunale meneghino le modalità con le quali erano presentati i brevi brani estratti dall’opera apparivano finalizzate ad invogliare gli utenti all’acquisto della stessa e non, al contrario, a porsi in concorrenza con essa.

In relazione, poi, all’utilizzo dello pseudonimo coincidente con il titolo dell’opera letteraria protetta dal diritto d’autore, il Tribunale rilevava che lo stesso corrispondesse ad un’invenzione dell’autrice, precedente alla pubblicazione del volume stesso e che , pertanto, “la circostanza che al volume fosse stato assegnato su accordo delle parti un titolo coincidente con la denominazione del personaggio di fantasia preesistente, non consentiva all’editore di impedire all’autrice il ricorso a tale espressione per contraddistinguere tale personaggio di fantasia”.

Esclusivo appannaggio dell’editore, dunque, era il diritto a che tale pseudonimo non venisse attribuito ad altra opera letteraria ritenuta in concorrenza con quella edita.

Infine con riguardo all’ultima contestazione, relativa alla pubblicazione in un brano ispirato all’opera letteraria sull’agenda scolastica prodotta da una casa editrice concorrente, il Tribunale riteneva il breve scritto un’opera del tutto autonoma rispetto quella edita dalla società attrice.

Ed infatti, pur trattandosi di un contesto di ispirazione comune e di generica allusione all’ opera edita, lo scritto contestato risultava caratterizzato da novità ed autonomia rispetto alla prima.

Il Tribunale, dunque, riteneva le domande attoree e riconvenzionali infondate, e condannava l’attrice al rimborso parziale delle spese di lite.

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