Ristrutturazione dei debiti e fallimento

Ristrutturazione dei debiti e fallimento – Accordo di ristrutturazione del debito e istanza di fallimento: regolazione della crisi e richiesta di fallimento – Crisi d’impresa e fallimento – Trib. Bologna, 29 settembre 2022

Giovanni Adamo

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Ristrutturazione dei debiti e fallimento

Ottenuto dallo Studio un nuovo provvedimento che analizza il rapporto tra accordo di ristrutturazione del debito e istanza di fallimento. Il provvedimento in materia di crisi d’impresa e fallimento risolve un serio problema di diritto intertemporale, in quanto l’istanza di fallimento era stata proposta nel corso del mese di luglio del 2022, nella vigenza della “vecchia” Legge Fallimentare, mentre la richiesta di accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 44, Comma I, Codice della Crisi d’Impresa, era stata presentata nel corso del mese di settembre del medesimo anno.

Il Tribunale di Bologna, pertanto, effettua un’analisi approfondita in relazione alla disciplina applicabile alla richiesta presentata nell’interesse del debitore.

Regolazione della crisi e richiesta di fallimento: per il Tribunale “Diverse le ragioni a sostegno dell’applicabilità della nuova normativa

Secondo il Tribunale “Il tenore letterale dell’art. 390 C.C.I.I.” è la prima ragione. Per il Tribunale, “Tale norma, dopo aver previsto che ‘I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni della Legge fallimentare e della Legge 3 del 2012’, dispone, al comma secondo, che ‘Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni della Legge Fallimentare e della Legge 3 del 2012“.

Accordo di ristrutturazione del debito e fallimento: l’art. 390 C.C.I.I.: “Il secondo comma stabilisce che tutte le fasi e sotto-fasi che originano dalla procedura ‘madre’ sono disciplinate, sotto il profilo temporale, dalla normativa ratione temporis applicabile a quella

Rileva, il Tribunale, che “Il secondo comma non fa altro che chiarire la regola posta dal primo comma. Invero, il richiamo alle ‘procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al primo comma’ . Invero, il richiamo alle ‘procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al primo comma sta a significare, secondo un’interpretazione puramente letterale, che tutte le fasi e le sotto-fasi che originano dalla procedura ‘madre’, comprese le eventuali impugnazioni, restano disciplinate, sotto il profilo temporale, dalla normativa ratione temporis applicabile a quella. In questo senso si spiega anche la locuzione ‘a seguito’, impiegata dal legislatore in senso proprio, quale sinonimo dell’espressione ‘in conseguenza di’“.

Regolazione della crisi e richiesta di fallimento: il richiamo dell’art. 390 al concordato fallimentare

Ristrutturazione del debito e fallimento: “altro argomento: al concordato fallimentare introdotto dopo il 15.7.2022 si applicherà il nuovo codice

Prosegue, il Tribunale di Bologna, osservando che “ulteriore argomento a sostegno dell’applicabilità della nuova disciplina è dato dal richiamo, contenuto nell’articolo 390 citato, al concordato fallimentare. Il concordato fallimentare è pacificamente un modo di chiusura del fallimento e, in quanto tale, presuppone necessariamente una procedura fallimentare in atto, diversamente dunque dalle altre procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Il fatto che il legislatore abbia espressamente previsto che al concordato fallimentare pendente al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa si applichi la disciplina della Legge fallimentare implica ulteriormente che, invece, al concordato fallimentare introdotto successivamente al 15.7.2022 si applicherà il nuovo codice“.

Conseguentemente, afferma il Tribunale, “Se la nuova disciplina si applica ad una procedura intimamente agganciata ad un fallimento pendente, a fortiori deve ritenersi che la stessa disciplina sia applicabile alle altre procedure concorsuali che, rispetto al fallimento, sono del tutto autonome ed autosufficienti“.

Crisi d’impresa e fallimento: l’argomento a fortiori

Quindi al ricorso per l’ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti con riserva (o di concordato prenotativo) proposto dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice si  applicherà tale regime normativo, nonostante la pendenza d un’istanza di fallimento che, per esser stata proposta nel vigore della legge fallimentare, resterà disciplinata da questa“.

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