Revoca CAI illegittima senza preavviso
Revoca CAI: illegittima senza preavviso la revoca CAI – Necessario il preavviso di revoca CAI – Obbligatorio preavvisare l’iscrizione al CAI
Revoca CAI: illegittima senza preavviso la revoca CAI: nuova Ordinanza del Tribunale di Palermo
Si pronuncia il Tribunale di Palermo con un’interessante Ordinanza del 13 agosto 2019 in materia di cancellazione di un nominativo dall’Archivio CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria).
La tesi del ricorrente – La mancanza del preavviso
Il ricorrente, agendo in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., rilevava come la Banca avesse operato ai suoi danni la revoca CAI senza attendere il decorso del termine di preavviso espressamente previsto dalla L. 386 del 1990.
Rilevava, in particolare, che la banca avrebbe omesso di effettuare la comunicazione del preavviso di revoca previsto dall’art. 9-bis L. 386 del 1990, da inoltrare mediante telegramma o lettera raccomandata a/r, e che fosse invece obbligatorio preavvisare l’iscrizione al CAI del correntista.
Quanto al periculum in mora, poi, il ricorrente sottolineava la propria qualità di imprenditore commerciale e la inevitabile ricaduta sula propria attività, derivante dalla sostanziale esclusione dal circuito del credito determinata dalla segnalazione contestata.
La valutazione del Tribunale: necessario il preavviso di revoca CAI
Secondo il Tribunale la revoca CAI era illegittima per difetto del decorso del termine espressamente previsto dalla L. 386 del 1990. L’assegno, in effetti, era stato pagato tardivamente. Vi è di più. Il pagamento risultava tardivo anche rispetto al termine di 60 gg. stabilito dalla Legge.
Tuttavia non risultava integrata la condizione prevista dall’art. 9-bis, comma terzo, della L. 386 del 1990, secondo il quale “che in deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, lettera b), l’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione“.
Per il Tribunale, ancora, l’onere di provare la ricezione della comunicazione contenente il preavviso di revoca gravava sulla Banca, la quale, tuttavia, non vi aveva adempiuto.
Le conclusioni del Tribunale: la revoca CAI è illegittima senza preavviso
Conclude, pertanto, il Tribunale, che “con riferimento a tale profilo, dunque, l’iscrizione risulta illegittima, sicché sussiste il fumus della violazione, dedotta dal ricorrente, degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ad opera della banca resistente. Quanto al periculum in mora, assume rilievo troncante la qualità di imprenditore commerciale del ricorrente documentata dalla visura camerale allegata“.
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