Responsabilità civile dell’estetista e risarcimento
Responsabilità civile dell’estetista
Responsabilità civile dell’estetista – Il risarcimento dei danni estetici: responsabilità professionale – Danni da epilazione – La disciplina in materia di estetica – Lesioni estetiche e risarcimento del danno – La Sentenza del Tribunale di Gela, n. 634 del 19 novembre 2024
di Benedetta Salvatore, Giovanni Adamo
Responsabilità civile dell’estetista e risarcimento dei danni estetici: Trib. Gela, 19 novembre 2024 – la vicenda
Un’importante pronuncia recente getta luce (pulsata) sulle dinamiche probatorie in tema di danni derivanti dall’epilazione. Nella vicenda sottoposta al Giudice una cliente riferiva di aver riportato gravi ustioni di secondo grado alle gambe dopo un trattamento di epilazione a luce pulsata. Aveva quindi citato in giudizio il centro estetico, sostenendo che il danno fosse imputabile alla condotta negligente dell’operatrice del centro.
Il centro si era difeso eccependo di aver agito in conformità agli standard tecnici e di aver fornito istruzioni post-trattamento al cliente. Secondo la convenuta, la cliente avrebbe ignorato il divieto di esposizione solare subito dopo la seduta, e pertanto vi era una responsabilità personale del danneggiato nella causazione del danno (concorso del fatto colposo del creditore), anche ai sensi dell’art. 1227 c.c..Ciò, a parere della difesa, avrebbe interrotto il nesso causale tra il “fatto” (epilazione) ed il danno estetico (ustioni).
Dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio effettuata nel corso del giudizio era emerso che le ustioni fossero attribuibili a un “effetto somma” tra la luce pulsata e l’esposizione solare immediata. Il Giudice, pertanto, rilevata l’assenza di un nesso causale certo tra la condotta dell’estetista e le lesioni, concludeva per il rigetto della domanda attorea.
La sentenza evidenzia, da un lato, l’importanza del consenso informato e delle istruzioni fornite al cliente e, dall’altro, la necessità di fornire prove solide, e ciò sia per dimostrare la responsabilità professionale dell’estetista, sia, per converso, per poterla escludere.
Il risarcimento del danno estetico – Inquadramento normativo della professione di estetista
In Italia, la professione di estetista è regolata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista), integrata da regolamenti regionali e disposizioni igienico-sanitarie previste dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie).
- La legge del 1990 definisce l’estetista come il professionista abilitato a eseguire trattamenti estetici non terapeutici sul corpo umano.
- L’esercizio dell’attività richiede qualifiche specifiche conseguite tramite corsi di formazione accreditati. Ciò serve a garantire la necessaria competenza tecnica e la piena conformità alle norme di sicurezza nell’impiego di macchinari per l’epilazione definitiva.
Diligenza qualificata e obblighi informativi
Nell’esercizio dell’attività, l’estetista deve osservare una diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c., vista la delicatezza dei trattamenti offerti. In particolare:
- Esecuzione a regola d’arte: l’operatore deve seguire scrupolosamente gli standard tecnici del settore, soprattutto nell’uso di dispositivi per luce pulsata o laser.
- Informazione corretta e completa: è essenziale fornire al cliente tutte le indicazioni riguardo:
- natura ed effetti del trattamento;
- rischi e controindicazioni;
- accorgimenti da adottare prima e dopo l’epilazione.
Quando si impiegano macchinari tecnologicamente avanzati, l’importanza degli obblighi informativi si moltiplica. Il consenso informato del cliente, basato su spiegazioni chiare, è un requisito fondamentale anche ai fini di un’eventuale difesa legale in caso di controversia.
Danno estetico – Responsabilità professionale – Il risarcimento dei danni estetici – Profili di responsabilità civile e penale dell’estetista
La violazione degli obblighi previsti dalla normativa può sfociare in differenti tipi di responsabilità:
- Responsabilità civile contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattule (art. 2043 c.c.)
L’estetista può essere chiamata a risarcire i danni al cliente se la prestazione non è eseguita con la diligenza richiesta, causando lesioni cutanee, ustioni o altre conseguenze negative. - Responsabilità penale (art. 590 c.p.)
Nei casi più gravi, in cui le lesioni siano riconducibili a negligenza, imprudenza o imperizia dell’operatore, si può configurare il reato di lesioni personali colpose.
Episodi di ustioni di secondo grado o irritazioni cutanee non sono rari. Questi derivano talvolta da uso improprio di prodotti cosmetici o dall’errata regolazione di apparecchiature per la luce pulsata. Diventa quindi cruciale fornire istruzioni rigorose e assicurarsi che il paziente comprenda gli eventuali rischi e le precauzioni post-trattamento (es. evitare l’esposizione solare).
La responsabilità civile dell’estetista – Conclusioni
La Sentenza in commento offre lo spunto per formulare alcune riflessioni sui seguenti punti:
- Il ruolo cruciale dell’informazione: Le strutture estetiche devono adottare procedure rigorose per la gestione delle informazioni e delle precauzioni da seguire, soprattutto in trattamenti altamente tecnologici come l’epilazione con luce pulsata o laser. Essenziale, al fine di poter poi sostenere al meglio eventuali difese in giudizio in materia di risarcimento del danno estetico, la necessità di una accurata gestione del consenso informato e della prova di esso;
- Danno estetico responsabilità professionale – La Prova del nesso causale: In un eventuale giudizio, è determinante dimostrare il rapporto diretto tra eventuali danni (ustioni, lesioni) e un errore professionale o un’omissione di istruzioni da parte del centro.
- Tutela legale: In caso di controversia, il cliente deve poter contare su una documentazione chiara delle istruzioni ricevute e degli esiti del trattamento. L’estetista, dal canto suo, deve conservare ogni evidenza di corretta esecuzione e di consenso informato rilasciato dal cliente.
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