Pubblicità Ingannevole e criteri di valutazione

Pubblicità ingannevole e criteri di valutazione – La pubblicità deve essere trasparente – Correttezza del messaggio pubblicitario

Giovanni Adamo

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Pubblicità ingannevole e criteri di valutazione – TAR Lazio, 25 ottobre 2018

Pubblicità ingannevole e criteri di valutazione: il TAR Lazio si pronuncia in merito ai criteri sulla base dei quali va valutata l’ingannevolezza o la correttezza del messaggio pubblicitario (sul punto leggi anche questo nostro ARTICOLO).

La pubblicità deve essere trasparente – Le valutazioni del Tar

I Giudici amministrativi, in particolare, con la Sentenza n. 10330 del 25 ottobre 2018, hanno statuito che “in materia di pubblicità ingannevole rileva il messaggio che “prende l’attenzione” al primo contatto… i relativi “claims” pubblicitari devono sempre essere connotati da tutti gli elementi essenziali per un corretto e obiettivo discernimento (Tar Lazio, Sez. I, 12.6.15, n. 8253) e la decettività del messaggio promozionale può anche riguardare singoli aspetti dello stesso e le specifiche modalità di presentazione del prodotto al fine di “agganciare” (l’attenzione de) il consumatore al primo contatto, senza che possa rilevare in senso contrario la circostanza per la quale, in altri momenti, lo stesso consumatore potesse approfondire la modalità di fruizione del prodotto stesso e le sue effettive qualità in relazione a quanto enfatizzato al primo contatto con evidenza grafica primaria (Tar Lazio, Sez. I, 21.1.15, n. 994 e 16.11.15, n. 12979)

Pubblicità ingannevole e criteri di valutazione – Il TAR Lazio, poi, richiama la sua precedente giurisprudenza, per la quale “è riconducibile al “claim” principale il pericolo o l’effetto di “aggancio” del consumatore, il quale, allettato dall’offerta in esso contenuta, massimamente visibile, corre il rischio di omettere l’integrale lettura delle parti meno evidenziate del messaggio pubblicitario recanti la integrale e completa descrizione del prodotto e dei suoi effetti di assunzione. Che, stante tali modalità, vengono così rese disponibili e forse apprese in un momento successivo a quello in cui il consumatore deve, secondo il paradigma individuato dagli articoli del Codice del consumo posti massimamente a tutela della libertà di scelta del medesimo, disporre contestualmente di tutte le informazioni utili ad assumere la decisione di natura commerciale“. E ciò anche perché, come molte volte chiarito da consolidata giurisprudenza amministrativa, “...una volta determinato il c.d. aggancio pubblicitario del consumatore, il solo fatto che questi sia indotto a consultare il sito per ottenere ulteriori informazioni aumenta le possibilità che egli possa poi effettivamente decidere di fruire delle prestazioni del professionista (per cui l’intento promozionale, una volta che egli consulta il sito, può dirsi raggiunto: analogamente a quando la tecnica di “aggancio” muova dalla pubblicità, televisiva, radiofonica o su quotidiani, e induca il consumatore a consultare il sito internet o a recarsi personalmente ad accertare la reale portata dell’offerta o addirittura direttamente l’acquisto” (TAR Lazio, Sez. I, 30.1.14, n. 1171; Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6204)“.

Anche se i contatti successivi chiariscono alcuni difetti di correttezza del messaggio pubblicitario, ciò non elimina l’ingannevolezza originaria: la pubblicità deve essere trasparente

In altri termini, ed in ossequio ai principi generali di necessità di correttezza del messaggio pubblicitario, non avrebbero alcuna rilevanza, ai fini di una ipotetica valutazione di liceità dello stesso, eventuali chiarimenti “successivi” al primo contatto, poiché è con esso ed attraverso di esso che viene effettuato l’ “aggancio” illecito del consumatore.

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