Prodotto difettoso e tutela del consumatore

Prodotto difettoso – Tutela del consumatore – Vizio di malfunzionamento – Difetto di conformità

di Alessandra Di Cara e Giovanni Adamo

Il Tribunale di Torino si pronuncia con una sentenza del 21 gennaio 2021 in materia di prodotto difettoso e tutela del consumatore, analizzando, in particolare, il rapporto tra consumatore, venditore, produttore e finanziatore nell’ipotesi in cui l’oggetto della vendita presenti un vizio di funzionamento o un difetto di conformità.

La vicenda

X acquistava un impianto di riscaldamento presso il venditore Y ed al contempo, per il medesimo importo dell’acquisto, stipulava un contratto di finanziamento con la società Z. Tuttavia, l’impianto di riscaldamento si manifestava, sin dall’inizio, difettoso causando, tra l’altro, costi delle bollette del gas più esosi e, pertanto, X richiedeva a Y la sostituzione del prodotto. Dopo vari e inutili tentativi di sostituzione, X decideva di recedere dal contratto di vendita e dal collegato contratto di finanziamento. Così, X adiva in giudizio Y e Z per richiedere la risoluzione di entrambi i contratti e la condanna di Y allo smaltimento, senza alcuna spesa da parte del consumatore, dell’impianto installato e difettoso.

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Tutela del consumatore – il vizio di malfunzionamento e il difetto di conformità

Y contestava i fatti dedotti da X, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva in quanto considerava il produttore dell’impianto responsabile dei vizi di malfunzionamento. Eccezione che non può essere accolta poichè priva di fondamento: il convenuto Y si limitava a produrre contestazioni solo sui fatti dedotti dal consumatore, omettendo quelle sulla destinazione delle domande attoree.

Inoltre, Y eccepiva inutilmente il difetto di residualità dell’azione esperita da X in quanto il consumatore agiva in giudizio come extrema ratio, richiedendo più volte assistenza e sostituzione dell’impianto acquistato; ed ancora, Y eccepiva la decadenza delle garanzie del consumatore per aver denunciato il vizio successivamente al periodo di 2 mesi, così come stabilito dal cod. consumo.

Secondo il Tribunale, invece, il consumatore gode di una particolare agevolazione probatoria e processuale laddove i difetti di conformità del prodotto venduto si manifestano entro 6 mesi dalla consegna. Infatti, ai sensi dell’ex art. 132 co. 3 cod. consumo, è onere del venditore dimostrare la conformità del prodotto al momento della consegna, mentre grava sul consumatore l’unico compito di dimostrare il vizio del bene.

Così Y, omettendo di fornire prove sul collaudo dell’impianto venduto e producendo solo generiche contestazioni sulla mancata riduzione delle bollette del gas, viene condannato, a sue spese, alla rimozione dell’impianto di riscaldamento installato presso la casa di X.

La sorte del rapporto di finanziamento nel caso di vendita di un prodotto difettoso

Il Giudice dichiarando la risoluzione del contratto di acquisto, dichiara, altresì, la risoluzione del collegato contratto di finanziamento, così come previsto dall’art. 125 quinquies del D.Lgs. n. 385 del 1993. Pertanto, si riconosce l’obbligo della soc. finanziatrice Z di rimborsare ad X quanto già pagato per l’acquisto del prodotto affetto da vizio di malfunzionamento, e contemporaneamente si riconosce il diritto di Z di ripetere il medesimo importo nei confronti di Y.

In conclusione, il Tribunale di Torino dichiara la risoluzione di entrambi i contratti, condanna Y a rimuovere l’impianto di riscaldamento venduto a X ed a restituire la somma di Euro 8.000 a titolo di finanziamento, oltre gli interessi ed oltre le spese di lite, quest’ultime da dividere con Z.

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