Opposizione alla scissione societaria da parte del creditore ipotecario
Opposizione alla scissione societaria – Il diritto di opposizione – art 2506 ter del codice civile
di Elga D’Alessandro e Giovanni Adamo
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, si è pronunciata con una Sentenza del 23 ottobre 2020 in materia di opposizione alla scissione da parte del creditore ipotecario. Il Tribunale, in particolare, prima di pronunciarsi sull’opposizione richiesta nel caso di specie, compie una breve premessa attraverso la quale evidenzia la ratio della disciplina sottesa al diritto di opposizione alla scissione societaria previsto dal nostro ordinamento, all’ art 2506 ter del codice civile quale strumento per tutelare gli interessi dei creditori delle società coinvolte nell’operazione.
Opposizione alla scissione societaria da parte di un creditore ipotecario: la vicenda processuale.
L’istituto di credito X proponeva opposizione avverso un progetto di scissione parziale, approvato dall’assemblea straordinaria della Società Y. L’attore, dello specifico, rilevava di essere creditore ipotecario della società interessata all’operazione di scissione in forza di un contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la stessa.
La società Y si costituiva in giudizio richiedendo il rigetto delle domande avversarie e presentando, altresì, istanza di autorizzazione a procedere con l’operazione anche in pendenza di giudizio.
Il giudice rigettava tale ultima istanza e, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., disponeva CTU al fine di stabilire il valore della garanzia ipotecaria concessa dalla Soc. Y a favore dell’attore.
La disciplina dell’ art 2506 ter codice civile
Prima di pronunciarsi sull’opposizione dell’Istituto di credito, il Tribunale analizza la disciplina dell’opposizione alla scissione, evidenziandone la ratio sottesa. Il Tribunale, in particolare, rileva come l’ art 2506 ter, co. 5, c.c. non individui un’autonoma disciplina della scissione, ma rimandi all’art. 2503 c.c. in materia di opposizione alla fusione. Nello specifico, dal combinato disposto delle norme richiamate si ricava che i creditori della società coinvolta nell’operazione possano proporre opposizione entro il termine di 60 giorni dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di approvazione del progetto di scissione e che, a seguito dell’opposizione, si instaura un giudizio ordinario di cognizione, con sospensione della scissione stessa sino al termine del giudizio. Il Tribunale, dunque, rileva che: “l’opposizione è istituto autonomo e diverso dall’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del progetto di scissione e, in quanto tale, non è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 2377 e ss., c.c” e che: “il fondamento dell’opposizione è da ravvisare nel rischio che il compimento dell’operazione possa pregiudicare le ragioni dei creditori, rendendo probabile il mancato o ritardato soddisfacimento delle relative pretese”.
La decisione del Tribunale: accoglimento dell’opposizione
Il Tribunale di Milano ha accolto l’opposizione presentata dall’Istituto di credito, ritenendo correttamente assolto l’onere della prova in capo ad esso gravante, vale a dire quello di “allegare e provare elementi e circostanze idonei a far ritenere probabile, rispetto alle garanzie godute prima della scissione, il mancato o ritardato soddisfacimento, all’esito della scissione, delle proprie pretese da parte della società che rimarrebbe o diverrebbe titolare del debito”.
Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto irrilevante la difesa della società convenuta, la quale ha dedotto che gli immobili sui quali era stata iscritta l’ipoteca, e che sarebbero stati trasferiti in capo alla Beneficiaria dell’operazione, erano stati da essa acquistati dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo con l’Istituto di credito. In particolare, sul punto, il Tribunale di Milano ha precisato che: “tale affermazione risulta del tutto irrilevante, oltre che in palese contrasto con il principio fondamentale che regola la responsabilità patrimoniale del debitore, ai sensi dell’art. 2740 c.c., secondo cui “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
Il Tribunale di Milano, pertanto, accoglieva l’opposizione alla scissione proposta dall’Istituto di credito X, dichiarando definitivamente inefficace la delibera di approvazione al progetto di scissione assunta dalla società Y.
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