La prova del diritto d’autore su un brano musicale

CONTATTACI SUBITO

Il plagio di un brano musicale – la prova – Trib. Roma, 28 agosto 2020

Prova del diritto d’autore: come dimostrarlo – Plagio di un brano musicale – Prova della proprietà intellettuale – Con una Sentenza pubblicata in data 28/08/2020, la XVII sezione civile del Tribunale di Roma, specializzata in materia di Impresa, ha stabilito quali sono i documenti che l’autore deve allegare in caso di contenzioso riguardante il plagio di un brano musicale. Ciò ai fini della prova del diritto d’autore.

La vicenda

L’autore di un brano musicale depositato presso la GEMA – omologa tedesca della SIAE – lamentava il plagio di un brano musicale da parte di un altro compositore. L’opera sarebbe poi stata utilizzata come colonna sonora di un film. L’attore, ai fini di fornire la prova del diritto d’autore, allegava quindi gli atti un CD audio del brano privo del contrassegno vidimato dall’autorità competente.

La prova del diritto d’autore : come dimostrarlo – Le valutazioni del Tribunale di Roma: occorrono “anteriorità” e “autenticità”

Il Tribunale di Roma ha affermato che, per valutare un’ipotesi di plagio in materia di diritto d’autore, il primo requisito da prendere in considerazione è l’anteriorità dell’opera che si assume plagiata rispetto a quella plagiaria; il secondo aspetto è invece quello dell’autenticità dell’opera di cui l’attore presume di essere autore.

Nel caso di un brano musicale, per dimostrare questi due presupposti, l’autore è tenuto a produrre in atti “la partitura (oppure la registrazione o altro supporto fonografico) univocamente riconducibile all’originale depositato presso la GEMA” o “un CD audio originale, anch’esso univocamente riconducibile a quello ivi depositato”: è infatti necessario poter “ricondurre il supporto medesimo al fonogramma e/o al brano depositati presso la GEMA”.

per aversi la prova del diritto d’autore occorre il contrassegno vidimato dell’Autorità competente

Un CD audio originale può essere riconducibile a quello regolarmente depositato, e quindi idoneo a fornire la prova della proprietà intellettuale, se presenta il contrassegno vidimato dall’autorità competente. Il fatto che il cd audio non sia stato commercializzato non “rende idonea e sufficiente, ai fini della verifica dei presupposti del diritto azionato, la produzione in giudizio di un supporto audio privo di qualsiasi altra attestazione/certificazione da parte della Società tedesca di gestione dei diritti d’autore, in grado di assolvere alle imprescrittibili funzioni innanzi indicate”.
News a cura di Giovanni Adamo e Tommaso Panozzo

Hai bisogno di aiuto per fornire la prova del diritto d’autore in giudizio? Contattaci subito 051.19901374

Oppure scrivici da qui